Sez. T, Ordinanza n. 24207 del 29/07/2026 (Rv. 679530-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Consolidato fiscale - Gruppo di società - Autonomo soggetto d'imposta - Esclusione - Obbligo di ciascuna società di determinare il proprio reddito secondo regole ordinarie - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
Nel consolidato fiscale, il gruppo di società non assume la qualifica di autonomo soggetto d'imposta, per cui la tassazione su base consolidata non prevede alcuna deroga all'obbligo, per ciascuna società facente parte del consolidato, di determinare il proprio reddito secondo le regole ordinarie. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto illegittimo il recupero, da parte dell'Ufficio, degli interessi passivi solo apparentemente corrisposti dalla società consolidata alla consolidante, sulla base della circostanza, irrilevante, che detto costo, pur inesistente, era stato indicato come ricavo dalla consolidante).
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)