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Sez. U, Sentenza n. 8208 del 20/04/2005 (Rv. 580287 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI | Procedimento per il rilascio della concessione - Prescritto parere dell'Autorità di bacino (art. 7, secondo comma, T.U. acque pubbliche) - Modificabilità fino alla conclusione dell'"iter" amministrativo - Configurabilità - Conseguenze - Esercizio ritardato della funzione consultiva - Ammissibilità - Limiti - Art. 7, secondo comma, cit. - Portata.
Stato
decisa il 2005-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580287-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI

In tema di acque pubbliche, il parere dell'Autorità di bacino territorialmente competente, di cui all'art. 7, secondo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sulle domande per nuove concessioni relative sia alle grandi che alle piccole derivazioni, deve ritenersi, al pari di tutti gli atti endoprocedimentali, sempre passibile di rimozione e di ritrattazione fino a quando non sia concluso l'"iter" amministrativo diretto all'adozione del provvedimento, rispetto al quale esso è prodromico. Ne consegue che la previsione, contenuta nella citata disposizione, secondo cui il parere dell'Autorità di bacino, se non intervenuto nel termine di quaranta giorni accordato a tale Autorità per manifestarlo, "si intende espresso in senso favorevole", deve essere interpretata nel senso che agli uffici competenti in ordine all'adozione degli atti di concessione è consentito di provvedere su tali domande prescindendo dal detto parere quando questo non venga tempestivamente fornito, senza che tuttavia sia precluso in assoluto un, sia pure ritardato, ma comunque utile, esercizio della funzione consultiva da parte dell'Autorità di bacino nella persistente pendenza dell'"iter" procedimentale diretto al rilascio delle concessioni.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 7, Decreto Legisl. 12/07/1993 num. 275 art. 3, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)