Sez. 1 - , Ordinanza n. 16858 del 26/06/2018 (Rv. 649784 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Memorie integrative ex art. 709 c.p.c. contenenti domanda nuova - Obbligo di notificazione al contumace - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
La memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., depositata dal ricorrente nel termine assegnato nell'ordinanza presidenziale, ove contenga domande nuove, deve, a pena di inammissibilità della domanda, essere notificata al convenuto che non sia costituito in giudizio al momento del deposito della memoria, in applicazione del principio generale, stabilito dall'art. 292 c.p.c., secondo cui è necessaria la notificazione delle domande nuove alla parte non costituita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4, Cod. Proc. Pen. art. 163 com. 3 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)