Sez. 6, Sentenza n. 35850 del 05/05/2008 Ud. (dep. 18/09/2008) Rv. 241204 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE | Intermediazione del privato - Configurabilità del reato - Compartecipazione del pubblico ufficiale - Necessità - Condizioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il delitto di concussione sia stato commesso avvalendosi dell'intermediazione di un privato per indurre la vittima a dare o promettere indebitamente una somma di denaro, la valutazione del giudice di merito sulla partecipazione del pubblico ufficiale non può essere circoscritta alla prova dei contatti diretti tra questi e l'intermediario, nè fra il primo e la vittima, ma deve essere condotta sulla base dei principi che regolano la compartecipazione criminosa, per verificare se colui che ha richiesto il compenso in denaro abbia agito per sua esclusiva iniziativa, ovvero quale intermediario del pubblico ufficiale in forza di un accordo collusivo con lo stesso intervenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)