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Sez. 5, Sentenza n. 3947 del 18/02/2011 (Rv. 616950 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Costi delle assicurazioni stipulate a favore dei dipendenti - Deducibilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616950-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI

In tema di imposte sui redditi, i costi delle assicurazioni stipulate dal datore di lavoro a favore dei dipendenti sono deducibili, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, alla duplice condizione che essi riguardino "indennità di fine rapporto" e di previdenza" solo del personale dipendente (e non quindi altri costi concernenti tale personale o persone non aventi lo status di "dipendenti") e che non superino "i limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto l'integrale deducibililità dei costi di alcuni contratti di assicurazione stipulati dal contribuente a favore di dipendenti e soci, sulla sola scorta dell'"inerenza" all'attività dell'impresa).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)