Sez. 1, Ordinanza n. 634 del 18/03/1974 Cc. (dep. 14/11/1974) Rv. 128514 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE REVOCATA - COMPETENZA PER IL PROVVEDIMENTO DI CUMULO CON PENE CONCORRENTI - CASI.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE REVOCATA - COMPETENZA PER IL PROVVEDIMENTO DI CUMULO CON PENE CONCORRENTI - CASI.*
Nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza di condanna sia stato revocato da una successiva sentenza, ove sia necessario procedere alla unificazione delle pene concorrenti, competente per il cumulo, a norma dell'art 582 cod proc pen, e il giudice che ha pronunciato la ultima condanna. Solo qualora, per qualsiasi motivo, non sussista la possibilita di attuare il cumulo (ad esempio per condono della pena o per Estinzione a seguito di sofferta carcerazione preventiva), la Competenza a dare esecuzione alla sentenza, contenente il beneficio poi revocato, spetta al PM presso il giudice che emano la sentenza con la quale venne applicata la sospensione della pena.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 582
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)