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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 308 del 1985

Decisione
decisa il 1985-11-19, depositata il 1985-11-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:308
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11212

  • Stupefacenti e sostanze psicotrope
  • Disciplina della coltivazione e detenzione di modiche quantità
  • Assunta disparità di trattamento
  • Questione già dichiarata infondata
  • Manifesta infondatezza.
  • l 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 26, 28, 71, 72 e 80.
  • cst art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non assoggettano la coltivazione di modiche quantità di stupefacenti alla disciplina della detenzione di medesime modiche quantità. Infatti, identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 231/1982 e O. n. 260/1984.

Norme impugnate

  • art. 28 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 26 legge 22 dicembre 1975, n. 685

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con due ordinanze emesse il 4 aprile 1984 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti penali a carico di Brinis Roberto e Barel Pierantonio iscritte ai nn. 898 e 899 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 bis e 13 bis dell'anno 1985; udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Venezia con le ordinanze in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre 1975 n. 685 nella parte in cui non assoggettano la coltivazione di modiche quantità di stupefacenti alla disciplina della detenzione di medesime modiche quantità.
punto 2
Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata, da ultimo, con ordinanza n. 260 del 1984; che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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