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Sez. 3, Sentenza n. 7194 del 10/04/2015 (Rv. 635104 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Danno alla salute - Assenza di univoca riconducibilità dello stesso al comportamento di un terzo - Decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento - Riconoscibilità del danno come riferibile, anche sotto il profilo causale, al comportamento dell'asserito responsabile - Necessità.
Stato
decisa il 2015-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635104-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In materia di danno alla salute, quando esso - per sua natura - non risulti univocamente riconducibile, da un punto di vista soggettivo, a un preciso comportamento colposo o doloso di un terzo (come nell'ipotesi di insorgenza di grave stato ansioso/depressivo), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dall'esteriorizzazione del danno, quale oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato, non solo come lesione della propria integrità psicofisica, ma anche sotto il profilo della riferibilità causale al contegno dell'asserito responsabile, secondo una valutazione tipicamente rimessa al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)