Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 20/03/1989 (Rv. 462223 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE - NUOVE COSTRUZIONI - OBBLIGO DI RISERVARE SPAZI PER PARCHEGGIO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - ADEMPIMENTO IN AREE DI PERTINENZA OVVERO IN LOCALI FACENTI PARTE DELLE COSTRUZIONI - IDONEITÀ.*
URBANISTICA - IN GENERE - NUOVE COSTRUZIONI - OBBLIGO DI RISERVARE SPAZI PER PARCHEGGIO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - ADEMPIMENTO IN AREE DI PERTINENZA OVVERO IN LOCALI FACENTI PARTE DELLE COSTRUZIONI - IDONEITÀ.*
Nella disciplina urbanistica di cui alla legge 6 agosto 1967 n. 765, l'Obbligo di riservare nelle nuove costruzioni spazi per parcheggio, ai sensi dell'art. 18 della citata legge, può essere osservato realizzando tali spazi tanto in aree di pertinenza, quanto in locali facenti parte delle costruzioni stesse (e da trasferire agli acquirenti delle singole unità immobiliari), come nel caso di "boxes" o "garages" ricavati in piani interrati. (V 6600/84, mass n 438145).*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)