Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 98 del 1984
Massime (1)
Massima n. 14757
- Tributi in genere
- Imposta sull'incremento di valore degli immobili (in.v.im.)
- Criteri per la determinazione dell'incremento di valore
- Asserito contrasto con i principi di uguaglianza, tutela della proprietà privata, capacità contributiva
- Insufficiente individuazione dell'oggetto della questione e carente motivazione sulla rilevanza della stessa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, comma secondo, e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (concernente la istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), e 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, modificativo del detto art. 14 della legge n. 643 del 1972, in quanto l'ordinanza di rimessione - eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - si limita a indicare le disposizioni fonte delle norme impugnate, che prevedono i criteri per la determinazione dell'incremento di valore al quale si riferisce l'imposizione tributaria, ed a soggiungere che l'art. 14 della legge n. 643 del 1972 è stato dichiarato illegittimo, nella parte contrastante con il principio di uguaglianza, rimanendo pertanto impregiudicato rispetto alle altre norme parametro, ed abrogato con decreto legge 12 novembre 1979, n. 571, restando quindi operante per i rapporti sorti medio tempore, il che, oltre a non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione, non permette il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza della stessa. - S. n. 126/1979.
Norme impugnate
- art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
- art. 8 legge 16 dicembre 1977, n. 904
- art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 42, comma 2, Cost.
- art. 53, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e successive modificazioni e art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino sul ricorso dell'INA, iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 4 giugno 1981, la Commissione tributaria di secondo grado di Torino ha sollevato questione di legittimità degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, concernente la " Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili", e successive modificazioni, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, modificativo del detto art. 14 della legge n. 643 del 1972, per contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 Cost.;
che l'ordinanza di rimessione, quanto alla controversia oggetto del giudizio a quo, si limita a esporre in fatto che trattavasi nella specie di INVIM decennale con riferimento a un immobile sito in Torino, Via dei Mille n. 7, e che analoga eccezione di illegittimità costituzionale era stata sollevata dall'INA (Istituto nazionale delle assicurazioni) nel giudizio di primo grado;
che l'ordinanza stessa, quanto all'oggetto della questione di legittimità costituzionale, si limita a indicare, a fronte delle norme parametro 3, 42 e 53 Cost., le disposizioni fonte delle norme impugnate, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione dell'incremento di valore al quale si riferisce l'imposizione tributaria, e a soggiungere che una di esse, l'art. 14 della legge n. 643 del 1972, è stata dichiarata illegittima con sentenza di questa Corte 7 novembre 1979, n. 126 nella parte in cui è in contrasto con l'art. 3 Cost., rimanendo quindi impregiudicata rispetto alle altre norme parametro, ed è stata abrogata con decreto legge 12 novembre 1979, n. 571, rimanendo quindi operante per i rapporti sorti medio tempore;
che in tal modo non è stato soddisfatto il precetto dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, perché le suddette indicazioni, oltre a non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione di legittimità costituzionale - come e perché le norme impugnate siano in contrasto con gli artt. 42 e 53 e, residualmente, con l'art. 3 Cost. - non consentono il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza della questione stessa;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale suindicata va dichiarata manifestamente inammissibile
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del 4 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di secondo Prado di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
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