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Sez. 5, Ordinanza n. 23251 del 28/08/2024 (Rv. 671949-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI E DEI MOTIVI | Ricorso tributario - Oggetto - Autonomia dell'atto - Specificità dei motivi di impugnazione - Necessità - Richiamo di motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2024-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671949-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI E DEI MOTIVI

Nel processo tributario, che ha un oggetto delimitato rigidamente dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione dell'atto impositivo, ogni ricorso deve avere una sua precisa autonomia, non essendo consentito, a pena d'inammissibilità, che esso si limiti a richiamare motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso notificato alla controparte unitamente a quest'ultimo.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)