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Sez. 2, Sentenza n. 2514 del 08/07/1969 (Rv. 342069 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - INNOVAZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342069-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - INNOVAZIONI - LIMITI.*

L'Esercizio della facolta di usare e di godere la cosa comune e condizionato dall'altrui eguale diritto sulla cosa, come esplicitamente dispone l'art. 1102 cod.civ., per cui l'uso ed il godimento da parte di un singolo compartecipante trova un limite non solo nel rispetto della destinazione della cosa comune, ma anche nel rispetto del pari uso degli altri partecipanti alla comunione. Solo entro detti limiti un compartecipante puo apportare a sue spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune, in quanto, solo in tal modo, non si menoma l'altrui concorrente diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)