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Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno

Testo in vigore al

Art. 15

1. L'art. 2 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, prorogato dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, e' sostituito dal seguente:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' stanziato annualmente - sino all'esercizio finanziario 1961-62 incluso - un fondo per l'esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive proroghe.
Il Ministero dell'interno dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessita' del servizio.
Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto in base ad elenchi di spedalita' liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore
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Art. 16

1. L'art. 3 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e' sostituito dal seguente:
I prefetti trasmettono di volta in volta al Ministero dell'interno le schede degli addebiti relative alle spedalita' consumate dagli indigenti presso i nosocomi delle rispettive Province e risultanti dalle schede stesse.
Il Ministero, entro il 31 luglio di ciascun anno, notifica alle Amministrazioni comunali ed ai rispettivi esattori, tramite le competenti Prefetture, gli importi di cui alle dette schede.
I prefetti, entro quindici giorni dalla notifica indicata al comma precedente, sono tenuti a comunicare alle intendenze di finanza l'ammontare complessivo dovuto dai singoli Comuni compresi nelle rispettive Province.
Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo, curano il versamento, presso le sezioni di Tesoreria provinciale, di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune stesso l'importo corrispondente.
Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilita', le intendenze di finanza provvedono affinche' il carico suindicato sia, in tutto ed in parte, imputato ai ruoli della imposta comunale.
In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge
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Art. 17

1. I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ai sensi della legge 3 giugno 1937, n. 847, della legge 8 aprile 1940, n. 377, e del decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173, vengono dal Ministero ripartiti, nei primi due mesi dell'esercizio finanziario, tra le province, affinche' i prefetti li distribuiscano fra gli enti comunali di assistenza.

2. Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli enti predetti.

3. Del contributo assegnato, in via ordinaria, dal prefetto sara' da ciascuna amministrazione tenuto conto nel provvedere agli adempimenti di cui all'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art. 18

1. I servizi di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificato dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e i provvedimenti di ricovero degli inabili a proficuo lavoro, di cui all'articolo 154 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sono attribuiti al prefetto. All'uopo, in ciascun esercizio finanziario saranno disposti dal Ministero dell'interno congrui accreditamenti a favore delle Prefetture, sui competenti capitoli di bilancio.

2. I servizi concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di pertinenza della Divisione 21 - sezione 2ª - delle Prefetture, giusta la tabella allegato 1 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, nonche' quelli riguardanti l'assistenza post-bellica di pertinenza degli uffici di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 maggio 1946, che vengono soppressi, sono assegnati ad una Divisione della prefettura, che assumera' la denominazione di Divisione 5ª - Assistenza pubblica.

Art. 19

1. Sono demandate alla competenza del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza istituito col decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173, tutte le attribuzioni del Comitato provinciale per l'assistenza post-bellica di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 15 maggio 1946.

2. Il testo del n. 3 dell'art. 7 del predetto decreto legislativo e' sostituito dal seguente:
"Di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio provinciale fra esperti in materia di assistenza e beneficenza o tra persone che ne siano particolarmente ben emerite. Uno dei membri effettivi deve essere scelto fra le persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 425".

3. All'art. 7 dello stesso decreto legislativo e' aggiunto il seguente comma:
"Un impiegato di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore al 9°, designato dal prefetto, esercita le funzioni di segretario del Comitato".

4. Le disposizioni di cui all'art. 3, lett. f), ed all'art. 13 dello stesso decreto legislativo sono abrogate.

Art. 20

1. Il personale regolarmente assunto per mansioni impiegatizie o salariali dal soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, passato successivamente al Ministero dell'interno, alle dipendenze della Direzione generale dell'assistenza pubblica, e tuttora in servizio presso uffici del Ministero dell'interno, nonche' quello regolarmente assunto dalla stessa Direzione generale dopo il 1 marzo 1947 per esigenze di attivita' assistenziali, che non sia stato ancora sistemato nei ruoli speciali transitori o non abbia titolo per esservi collocato, rimane alle dipendenze del Ministero dell'interno.

2. L'amministrazione di detto personale e' trasferita alla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 21

1. L'art. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 846, e' sostituito dal seguente:
"Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni, eredita' o legati senza essere autorizzati.
L'autorizzazione, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 25 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni.
Negli altri casi, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'art. 29, lett. b), ultimo comma, del Concordato, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore alle lire 25 milioni".

Art. 22

1. Gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, successivamente modificati col decreto Presidenziale 19 maggio 1950, n. 427, sono sostituiti dal seguente:
"Il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:
1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili per un valore eccedente le lire 15 milioni;
2) quando si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 20 milioni;
3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti per un valore eccedente le lire 30 milioni;
4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'art. 13 della legge, se il valore eccede le lire 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.
Negli altri casi l'autorizzazione e' data dal prefetto".

Art. 23

1. L'art. 16 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 847, e' sostituito dal seguente:
"Gli istituti indicati nell'art. 13 non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni, eredita' o legati senza preventiva autorizzazione.
L'autorizzazione e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore alle lire 25 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni.
Negli altri casi, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
L'autorizzazione e' chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.
La domanda e' presentata alla Prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria".

Art. 24

1. L'art. 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 847, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:
1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 15 milioni;
2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 20 milioni;
3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 30 milioni;
4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.
Negli altri casi l'autorizzazione e' data dal prefetto".

Art. 25

1. Il terzo comma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, modificato con l'art. 3 del regio decreto 26 settembre 1935, numero 2032, e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei componenti di ogni fabbriceria e' determinato nell'apposito regolamento. Puo' essere determinato anche separatamente, con decreto del Ministro per l'interno, se si tratti di chiese cattedrali o dichiarate monumento nazionale, o con decreto del prefetto, sentito l'ordinario diocesano, negli altri casi".

Art. 26

1. I provvedimenti di cui all'art. 69 del testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, sono adottati dai prefetti, cui spetta, altresi', di ordinare il pagamento degli assegni eventualmente dovuti agli uffici amministrativi diocesani, agli economi spirituali, nonche' ai rettori di chiese. Dei provvedimenti e' data comunicazione alla Corte dei conti.

Art. 27

1. Il controllo dei rendiconti delle spese e degli assegni di carattere fisso concernenti i servizi di pubblica sicurezza e' attribuito al funzionario delegato al riscontro amministrativo regionale presso la Prefettura del capoluogo di regione.

2. Detto funzionario, accertata la regolarita' degli atti, ne cura l'inoltro alla ragioneria centrale del Ministero dell'interno, dandone comunicazione, distintamente per ogni capitolo di spesa, alla Direzione generale della pubblica sicurezza.2

Art. 28

1. L'art. 11 del regolamento 30 novembre 1930, n. 1629, e' sostituito dal seguente:
"Allo scadere della ferma e di ogni rafferma le guardie, le guardie scelte e i sottufficiali, che abbiano tenuto regolare condotta, data prova di adeguata capacita' e che siano stati riconosciuti da un medico militare fisicamente idonei a continuare il servizio, possono essere ammessi a contrarre successive rafferme di anni tre ciascuna, fino a che non abbiano compiuto il 21° anno di servizio utile per la pensione, dopo di che le rafferme sono annuali".
Gli articoli 12 e 359 del regolamento predetto sono sostituiti dal seguente:
"Le domande di rafferma, scritte su carta semplice, debbono essere presentate, almeno sessanta giorni prima della scadenza del vincolo in corso, al Comando del reparto, che deve istruirle e trasmetterle al prefetto della provincia.
Qualora il prefetto riconosca i richiedenti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 11 del presente regolamento, concede loro la rafferma.
Qualora, invece, le guardie, le guardie scelte ed i sottufficiali non risultassero di regolare condotta o avessero riportato, durante la rafferma in corso, punizioni disciplinari superiori alla camera o sala di punizione semplice o agli arresti semplici, i prefetti trasmetteranno gli atti al Ministero per le sue determinazioni, esprimendo motivato parere.
Il Ministero, tenendo presenti i documenti individuali dei richiedenti, ove non li ritenga meritevoli della concessione della rafferma, puo' disporre che siano trattenuti in servizio in via di esperimento senza vincoli di rafferma per un periodo non inferiore ai mesi sei e non superiore ai dodici, al termine dei quali adottera' le sue definitive decisioni.
Il tempo trascorso senza rafferma a titolo di esperimento non e' computato agli effetti degli aumenti di paga o di stipendio.
La rafferma viene contratta con apposito verbale in carta semplice, redatto dal Comando del reparto, e, per gli agenti che prestano servizio fuori dalla sede del Comando stesso, dal funzionario capo dell'ufficio di pubblica sicurezza cui l'agente e' addetto.
Il prefetto provvede, a favore del personale dipendente, cui sia stata concessa la rafferma, al pagamento dei relativi premi".

Art. 29

1. L'art. 2 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1982, e' sostituito dal seguente:
"I progetti relativi all'impianto ed all'ampliamento dei mercati all'ingrosso qualora importino una spesa superiore ai 300 milioni di lire, sono approvati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
Negli altri casi sono approvati con decreto del prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanita', la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'ispettorato provinciale dell'agricoltura".

Art. 30

1. L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, e' sostituito dal seguente:
"Il giudizio sull'idoneita' delle opere di cui sopra spetta al Ministro per l'interno, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, qualora il relativo importo superi i 300 milioni, e negli altri casi al prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'".

Art. 31

1. L'art 11 della legge 20 marzo 1941, n. 266, e' sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni ed i progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento ed alla trasformazione degli impianti e stabilimenti per la cernita e l'utilizzazione dei rifiuti solidi urbani sono soggetti all'approvazione del prefetto.
Qualora si tratti di comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti ovvero che siano capoluoghi di provincia o sedi di stazioni di soggiorno, di cura o di turismo, deve essere dal prefetto sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita' e della Camera di commercio, industria e agricoltura.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i servizi siano gestiti in concessione da privati imprenditori".

Art. 33

1. Il terzo comma dell'art. 5 della legge 6 giugno 1952, n. 678, e' sostituito dal seguente.
"Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni di spesa ultra quinquennale sono approvati dal prefetto, sentiti l'intendente di finanza e l'Ente provinciale per il turismo".

Art. 34

1. Il secondo comma dell'art. 67 della legge 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Il canone da pagarsi al comune viene determinato dal prefetto, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura".

Art. 35

1. E' demandato al prefetto di provvedere:

  1. a) alla liquidazione e al pagamento delle fatture riguardanti le installazioni dei collegamenti telefonici urbani, a carico dell'Amministrazione dell'interno, e le trasformazioni o il trasloco di quelli esistenti, nei limiti delle autorizzazioni ministeriali;

  2. b) alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative alla energia elettrica consumata per il funzionamento degli impianti radiotelegrafonici, a carico dell'Amministrazione stessa;

  3. c) alla liquidazione ed al pagamento dei compensi da corrispondere al personale addetto agli uffici telegrafici e telefonici per il servizio straordinario svolto in dipendenza di esigenze di ordine pubblico in genere.

2. Per tali servizi verranno disposti in favore delle Prefetture appositi accreditamenti sui competenti capitoli di bilancio.