Sez. 3, Ordinanza n. 3103 del 07/10/1971 Cc. (dep. 29/11/1971) Rv. 119413 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE CIVILE - PROVVEDIMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLE COSE SEQUESTRATE - INCIDENTI - IN GENERE - ORDINE DI RESTITUZIONE - NATURA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - OPPOSIZIONE MEDIANTE INCIDENTE D'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DECISORIO - RICORSO IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - EFFETTI DELL'ORDINE DI RESTITUZIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE CIVILE - PROVVEDIMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLE COSE SEQUESTRATE - INCIDENTI - IN GENERE - ORDINE DI RESTITUZIONE - NATURA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - OPPOSIZIONE MEDIANTE INCIDENTE D'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DECISORIO - RICORSO IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - EFFETTI DELL'ORDINE DI RESTITUZIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI.*
L'ordinanza che provvede sulla destinazione delle cose sequestrate e poste a disposizione dell'autorita giudiziaria ha natura di provvedimento amministrativo. Essa non e, quindi, impugnabile, ma e suscettibile di opposizione, dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa, mediante incidente di esecuzione; con la conseguenza che il successivo provvedimento relativo a detta opposizione, essendo di natura giurisdizionale, puo essere impugnato con ricorso per Cassazione. Poiche l'ordine di restituzione di cose sequestrate ha carattere amministrativo e non giurisdizionale, esso non fa mai stato nei confronti dei terzi che non fanno parte del giudizio, i quali possono quindi anche essi proporre opposizione mediante incidente di esecuzione, che non e subordinato ad alcun termine di decadenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 624
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)