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Sez. 4, Sentenza n. 1861 del 10/06/1969 Ud. (dep. 30/08/1969) Rv. 112803 - 01

REATO - CAUSALITA(RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE -CONDOTTA COLPOSA DELLA VITTIMA -QUANDO SIA CAUSA ESCLUSIVA DELL'EVENTO -INSERIMENTO DI DETTA CONDOTTA NELLA SITUAZIONE DI PERICOLO DETERMINATA DALL'IMPUTATO - CONCORSO DI COLPE.*
Stato
decisa il 1969-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112803-01

REATO - CAUSALITA(RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE -CONDOTTA COLPOSA DELLA VITTIMA -QUANDO SIA CAUSA ESCLUSIVA DELL'EVENTO -INSERIMENTO DI DETTA CONDOTTA NELLA SITUAZIONE DI PERICOLO DETERMINATA DALL'IMPUTATO - CONCORSO DI COLPE.*

Nei reati colposi la causa sopravvenuta consistente nell'Azione imprudente della vittima esclude il rapporto di causalita solo quando, anche se non sia del tutto slegata dalla condotta dell'imputato, si trovi tuttavia fuori della normale linea evolutiva della condotta medesima, ponendosi rispetto ad essa come una conseguenza assolutamente eccezionale, da attribuire esclusivamente all'imprudente comportamento della vittima. Ne consegue che tale comportamento imprudente non puo escludere il rapporto di causalita con la causa precedente quando venga ad inserirsi in una situazione di pericolo determinata dall'altro soggetto in questa ipotesi, infatti, detto comportamento si pone soltanto quale coefficiente di uno stato di fatto illegittimo, anteriormente determinato da altri cui resta imputabile, onde non puo configurarsi che un concorso di colpe. (V 103010, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)