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Sez. 2, Sentenza n. 1362 del 11/04/1975 (Rv. 374893 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) - CONTESTUALITA RISPETTO ALLA STIPULAZIONE DEL NEGOZIO SIMULATO - NECESSITA - CONTRODICHIARAZIONE PREESISTENTE O SUCCESSIVA - VALORE.*
Stato
decisa il 1975-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374893-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) - CONTESTUALITA RISPETTO ALLA STIPULAZIONE DEL NEGOZIO SIMULATO - NECESSITA - CONTRODICHIARAZIONE PREESISTENTE O SUCCESSIVA - VALORE.*

L'accordo simulatorio deve esistere al momento della stipula del negozio simulato, nel quale soltanto la simulazione si realizza, sicche il documento che rivela l'accordo, se e anteriore, non giova se non sotto il profilo della rivelazione anticipata del proposito da attuare in futuro; e se posteriore, non puo che assumere un valore meramente narrativo e confessorio dell'accaduto, perche proviene dalle stesse parti che hanno fittiziamente negoziato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)