Sez. 2, Sentenza n. 1362 del 11/04/1975 (Rv. 374893 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) - CONTESTUALITA RISPETTO ALLA STIPULAZIONE DEL NEGOZIO SIMULATO - NECESSITA - CONTRODICHIARAZIONE PREESISTENTE O SUCCESSIVA - VALORE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) - CONTESTUALITA RISPETTO ALLA STIPULAZIONE DEL NEGOZIO SIMULATO - NECESSITA - CONTRODICHIARAZIONE PREESISTENTE O SUCCESSIVA - VALORE.*
L'accordo simulatorio deve esistere al momento della stipula del negozio simulato, nel quale soltanto la simulazione si realizza, sicche il documento che rivela l'accordo, se e anteriore, non giova se non sotto il profilo della rivelazione anticipata del proposito da attuare in futuro; e se posteriore, non puo che assumere un valore meramente narrativo e confessorio dell'accaduto, perche proviene dalle stesse parti che hanno fittiziamente negoziato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)