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Sez. 1, Sentenza n. 7812 del 07/05/1999 Ud. (dep. 16/06/1999) Rv. 213864 - 01

FASCISMO - SANZIONI | Riorganizzazione del disciolto partito fascista - Attività di propaganda razzista - Incitamento alla discriminazione razziale - Rapporti tra norme - Sussidiarietà.
Stato
decisa il 1999-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213864-01

FASCISMO - SANZIONI

La legge n.645 del 1952, in tema di riorganizzazione del disciolto partito fascista, e quella n.205 del 1993, recante norme in materia di discriminazione razziale, presentano, almeno per quanto concerne il divieto di svolgimento di attività "lato sensu" razzista, una oggettività giuridica sostanzialmente coincidente. Peraltro, poiché l'art.1 della legge n.205 del 1993, nella parte in cui ha sostituito l'art.3 della legge n.654 del 1975, stabilisce che le relative disposizioni si applicano soltanto se il fatto non costituisce più grave reato, le disposizioni stesse assumono carattere sussidiario rispetto alle previsioni dettate dalla legge n.645 del 1952. Ne consegue che, se si ritiene di non poter riconoscere attraverso la propaganda razzista la ricostituzione del disciolto partito fascista, la propaganda può acquistare rilevanza sul piano penale solo come forma di incitamento, punibile ai sensi della legge n.205 del 1993.

Riferimenti normativi: Legge 20/06/1952 num. 645 art. 1, Legge 20/06/1952 num. 645 art. 2, Legge 13/10/1975 num. 654 art. 3, Decreto Legge 26/04/1993 num. 122 art. 1, Legge 25/06/1993 num. 205 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)