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Sez. U, Sentenza n. 7706 del 11/07/1991 (Rv. 473079 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Medico laureato ed in possesso dell'abilitazione professionale iscritto a scuola di specializzazione presso Università degli studi - Attività lavorativa svolta dal medesimo nell'ambito di tale corso - Domanda di retribuzione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1991-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473079-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

La domanda, con la quale un medico laureato ed in possesso dell'abilitazione professionale, iscritto a scuola di specializzazione presso Università degli studi, sostenga di aver svolto, nell'ambito di tale corso, attività lavorativa subordinata di carattere sanitario, e ne reclami la retribuzione, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (salva restando la giurisdizione del giudice ordinario sull'eventuale pretesa subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa), considerando che il dedotto rapporto di lavoro, ove sussistente, integrerebbe un rapporto di pubblico impiego, mentre non rileva, ai fini della giurisdizione, la questione della sua validità o meno, in relazione alle norme che regolano l'assunzione di dipendenti nel settore universitario o sanitario (artt. 123 secondo comma del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e 9 ultimo comma del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 9, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)