Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 237 Flagranza
1. E' flagrante il reato che si commette attualmente. Il reato permanente e' flagrante fino a che sia cessata la permanenza.
2. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato.
3. Si considera pure in stato di flagranza chi immediatamente dopo il reato e' inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone, ovvero e' sorpreso con cose o traccie dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato.
Art. 238 Fermo di indiziati di reato
1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi e' il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo necessario per i primi accertamenti, e comunque non oltre le quarantotto ore, dopo i quali debbono far tradurre i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.
2. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato e' stato presentato deve darne notizia senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo, al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo ove e' stato eseguito il fermo, secondo la rispettiva competenza per materia, ovvero al pretore del mandamento in cui e' avvenuto il fermo, se diverso da quello nel quale ha sede il tribunale.
3. Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore successive deve comunicare alla medesima autorita' giudiziaria i risultati delle sommarie indagini gia' svolte.
4. Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al piu' tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della notizia prevista nel secondo comma. Del decreto di convalida e data comunicazione all'interessato.
5. In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunita', alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.84
Art. 238-bis Mancata convalida del fermo - Sanzioni
1. Salvi i provvedimenti disciplinari e l'azione penale contro chi ha eseguito il fermo, questo, se non e' convalidato nel termine preveduto nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, e' revocato di diritto e resta privo di ogni effetto.
2. Delle denuncie e degli eventuali provvedimenti adottati nel caso di inosservanza delle norme sul fermo il procuratore generale informa subito il Ministro della Giustizia.
Art. 239 Persone arrestate fuori dei casi consentiti
1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, la persona arrestata senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria deve essere immediatamente liberata dallo stesso ufficiale che ha proceduto all'arresto o da quello al quale l'arrestato e' presentato.
Art. 240 Divieto d'arresto in determinate circostanze
1. L'arresto senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria non e' ammesso quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima. Se l'arresto e' avvenuto, deve disporsi la liberazione anche da parte dell'ufficiale che lo ha eseguito o di quello al quale l'arrestato e' presentato, appena constatate le dette condizioni.
Art. 241 Regole per l'esercizio della facolta' d'arresto
1. Quando la legge da' facolta' di eseguire l'arresto senza ordine o mandato dell'autorita' giudiziaria gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica devono tener conto delle qualita' morali della persona e delle circostanze del fatto. Se reputano di non eseguire l'arresto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono far sottoscrivere all'interessato un atto di sottomissione con il quale con o senza cauzione o malleveria egli si obbliga a rimanere a disposizione dell'autorita'. Se l'interessato rifiuta di sottomettersi a tale obbligo o non l'osserva, si procede all'arresto.
Art. 242 Facolta' d'arresto da parte dei privati
1. Nei casi indicati nell'articolo 235 ogni persona e' autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di reati perseguibili d'ufficio.5
2. Chi procede all'arresto puo' altresi' prendere in custodia le cose costituenti il corpo del reato, nel qual caso assume, fino a che non ne abbia fatto la consegna all'Autorita', la qualita' e gli obblighi del custode di cose sequestrate.
3. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato a un ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica il quale compila il processo verbale della consegna e, se richiesto, ne da' un certificato a chi l'ha eseguita.
Art. 243 Ordine di arresto emesso dal procuratore del Re o dal pretore
1. Nei casi indicati negli articoli 235 e 236, il procuratore del Re o il pretore puo' ordinare l'arresto. Se l'ordine e' stato dato oralmente, deve essere confermato per iscritto nella forma ordinaria appena e' possibile.5
Art. 244 Doveri degli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel caso di arresto senza ordine o mandato
1. Gli ufficiali della polizia giudiziaria i quali, senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria, hanno eseguito l'arresto di una persona o hanno avuto in consegna l'arrestato, qualora non debbano liberarlo in osservanza degli articoli 239, 240 e 241 o per mancanza o remissione di querela, devono porlo immediatamente, e in ogni caso non oltre le ventiquattro ore a disposizione del procuratore del Re o del pretore del luogo del commesso reato o del luogo dell'arresto, salvo che il procuratore del Re o il pretore informato dell'arresto riconosca necessaria una dilazione maggiore. Al procuratore del Re o al pretore e' pure trasmesso il processo verbale d'arresto.120
2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno arrestato un minore degli anni diciotto, una donna, un ecclesiastico o un religioso, devono custodirlo separatamente.
Art. 245 Interrogatorio dell'arrestato
1. Il procuratore della Repubblica o il pretore procede all'interrogatorio appena l'arrestato e' stato posto a sua disposizione. L'interrogatorio puo' essere per giustificato motivo ritardato, ma in tal caso deve aver luogo al piu' presto possibile e non oltre il terzo giorno. Il motivo del ritardo e' dichiarato nel processo verbale.
2. Fuori dei casi preveduti dal primo capoverso dello art. 88, se l'arrestato e' affetto da tale infermita' da non poter essere condotto in carcere o al cospetto della Autorita' giudiziaria, il procuratore della Repubblica o il pretore si reca ad interrogarlo e quando non deve ordinarne la liberazione ne ordina con decreto la custodia nel luogo in cui si trova, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se appare necessario, fino a che possa essere trasferito al carcere.
Art. 246 Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla liberta' personale dell'arrestato
1. Dopo l'interrogatorio il procuratore della Repubblica o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato gia posto immediatamente in liberta', se risulta evidente che l'arresto, avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non puo' essere iniziata. In questi casi si provvede a norma dell'art. 74.
2. La liberazione e' altresi' ordinata se l'arresto e' avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria.
3. Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-bis o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la rimessione in liberta' dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato.
4. Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida e' trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non e' da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore puo' anche modificare le disposizioni relative alla liberta' personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 o del quarto comma dell'articolo 505, la convalida cessa di avere efficacia ove entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o non sia pronunciata sentenza di condanna.
5. Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici ne e' ordinata con decreto la consegna all'autorita' di pubblica sicurezza, affinche' provveda a norma di legge.
6. Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, e si tratta di reato per il quale e' autorizzato il mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore puo' ordinarne con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario.
7. Contro il decreto di convalida dell'arresto e contro quello previsto dalla prima parte del quarto comma l'imputato puo' proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater.58
Art. 247
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398
Art. 248 Doveri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica nel caso d'arresto per ordine o mandato
1. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno proceduto ad un arresto per ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria, devono condurre l'arrestato in carcere e trasmettere il processo verbale d'arresto, secondo le norme stabilite nell'articolo 244, all'Autorita' che ha emesso l'ordine o il mandato.
Art. 249 Liberazione di arrestati per errore di persona
1. Quando e' assolutamente certo che vi e' errore di persona, l'arrestato deve essere posto immediatamente in liberta' anche dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno eseguito l'arresto.
2. Il provvedimento e' sempre comunicato al procuratore del Re o al pretore del luogo dell'avvenuto arresto e, quando vi sia ordine o mandato, anche all'Autorita' che lo ha emesso.
Art. 249-bis Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari
1. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.
Sezione II. Della presentazione spontanea e dei mandati
Art. 250 Presentazione spontanea
1. Chi ha notizia che contro di lui e' iniziato o e' per iniziarsi un procedimento penale ha facolta' di presentarsi al magistrato competente per l'istruzione, allo scopo di fare le sue dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede e' contestato a chi si presento' spontaneamente e questi e' ammesso ad esporre le sue discolpe, l'atto cosi' compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio assunto dopo l'emissione del mandato di comparizione.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'emissione del mandato di cattura o dell'ordine d'arresto, nei casi in cui tale emissione e' consentita dalla legge.
Art. 251 Specie ed effetti dei mandati e degli ordini relativi alla presentazione dell'imputato
1. Col mandato di comparizione il giudice istruttore o il pretore ordina che l'imputato si presenti dinanzi a lui; col mandato di cattura e col mandato d'arresto, che l'imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorita' giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'art. 254-bis; col mandato d'accompagnamento, che sia condotto alla presenza della stessa Autorita', anche con la forza.
2. Gli ordini di comparizione, di arresto e d'accompagnamento, emessi dal pubblico ministero a norma dell'articolo 393, hanno gli stessi effetti dei mandati corrispondenti.
3. Il mandato o l'ordine d'arresto emesso dal pretore, da un altro giudice o dal pubblico ministero cessa di aver effetto se entro dieci giorni dall'esecuzione non e' emesso mandato di cattura o non e' pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva.
Art. 252 Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini
1. Per poter emettere un mandato o un ordine e' necessario che a carico di colui nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano indizi gravi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 261, indizi sufficienti. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che la istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato o non e' preveduto dalla legge come reato e l'imputato non e' gia' stato interrogato, e' emesso mandato od ordine di comparizione.
Art. 253 Condizioni per la emissione del mandato di cattura
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 278 e 282 puo' essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Il mandato di cattura puo' essere emesso soltanto quando sussistono inderogabili e concrete esigenze di tutela dell'acquisizione di specifiche fondi di prova ovvero quando l'imputato si e' dato alla fuga o vi e' concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice ritenga, in base ad elementi specifici, che per il delitto per cui si procede verra' irrogata con la sentenza una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale, ovvero quando, la pericolosita' dell'imputato desunta dalla sua personalita' e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettivita'.
Art. 254 Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati
1. Il giudice, se ritiene di non emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati:
1) delitto contro la personalita' dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non infeiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;
2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;
3) delitto di falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, preveduto dall'articolo 453 del codice penale;
4) delitto di associazione di tipo mafioso preveduto dall'articolo 416-bis del codice penale;
5) delitto di alienazione o acquisto di schiavi.
Art. 254-bis Misura disposta in luogo della custodia in carcere. Principio di adeguatezza
1. In ogni stato e grado del procedimento, nell'emettere il mandato di cattura, il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in luogo pubblico di cura o di assistenza, quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.
2. Nel corso dell'istruzione sommaria e dopo l'emissione del mandato di cattura il pubblico ministero o il pretore dispongono che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto in uno dei luoghi di cui al comma precedente quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari previste nell'articolo 253. Il pubblico ministero o il pretore, se e' presentata domanda di applicazione della misura e non ritengono di accoglierla, trasmettono gli atti con le loro richieste al giudice istruttore affinche' decida; in ogni altro stato e grado del procedimento, dopo l'emissione del mandato di cattura, la suddetta misura e' concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.
3. La misura di cui ai commi precedenti e' revocata con ordinanza, d'ufficio o anche su richiesta del pubblico ministero ovvero del pretore durante l'istruzione sommaria, dal giudice indicato nella seconda parte del precedente comma quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere.