diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 10048 del 16/07/1993 Ud. (dep. 08/11/1993) Rv. 195700 - 01

Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro | Momento consumativo del reato - Pericolo per la pubblica incolumità - Necessità - Pericolo presunto dalla legge quale conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantire la pubblica incolumità - Semplice consapevolezza ed accettazione di fare a meno degli impianti o degli apparecchi o di segnali necessari - Sussistenza del reato - Sufficienza.
Stato
decisa il 1993-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/195700-01

Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Il delitto di cui all'art. 437 cod. pen. si consuma con l'omessa collocazione di impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro o con la loro rimozione, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto. Qualora questo si verifichi nella forma di disastro o di infortunio, ricorre l'ipotesi più grave prevista dal comma secondo del detto articolo 437. L'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente perseguito. Pertanto, anche la semplice consapevolezza e l'accettazione di fare a meno degli impianti o degli apparecchi o dei segnali necessari, quale che ne sia la ragione, integra pienamente il reato ex art. 437 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)