Sez. L, Sentenza n. 5567 del 13/11/1985 (Rv. 442759 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - PORTIERE - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO SVOLTO NELLE DOMENICHE E NELLE ALTRE FESTIVITÀ - COMPENSO RELATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI RISPETTIVI - SPETTANZA DOVUTA SOTTO IL VIGORE DEL CCNL 11 LUGLIO 1962 - ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - PORTIERE - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO SVOLTO NELLE DOMENICHE E NELLE ALTRE FESTIVITÀ - COMPENSO RELATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI RISPETTIVI - SPETTANZA DOVUTA SOTTO IL VIGORE DEL CCNL 11 LUGLIO 1962 - ESTENSIONE.*
Il portiere di un immobile urbano ha diritto di percepire, per il lavoro svolto nelle domeniche, la paga giornaliera, pari ad un ventesimo della retribuzione mensile, con la maggiorazione del 40%, e, per il lavoro svolto nelle altre festività, il doppio della paga medesima, ugualmente computata, oltre la maggiorazione del 40% (artt. 2 della legge 16 aprile 1954 n. 111 ed art. unico della legge 16 maggio 1956 n. 526). Tali spettanze vanno riconosciute anche sotto il vigore del C.C.n. Legge dell'11 luglio 1962, posto che sono invalide, per contrasto con le norme imperative di legge sul riposo del lavoratore e sui diritti all'integrale retribuzione, le clausole di detto contratto che prevedono, per il servizio nei giorni festivi, l'opera di un sostituto da compensare con quota parte del salario mensile, ovvero, mancando un sostituto, la sola maggiorazione del 40% nelle domeniche, ed una sola quota di un trentesimo del salario mensile, oltre la maggiorazione del 40%, nelle altre festività. (Conf 1080/84, mass n 433235).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 16/04/1954 num. 111 art. 2, Legge 16/05/1956 num. 526 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)