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REGOLAMENTO (CE) N. 504/97 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Testo in vigore al

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 9, l'articolo 6, paragrafo 5, gli articoli 25 e 26 e l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2201/96 ha istituito un regime di aiuti alla produzione per i prodotti elencati nell'allegato I di tale regolamento, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regime, occorre definire i prodotti che possono beneficiare dell'aiuto e le relative campagne di commercializzazione;

considerando che, per agevolare il funzionamento del regime di aiuti, è opportuno che ciascun trasformatore che intenda beneficiare del regime stesso sia conosciuto dalle autorità; che i trasformatori devono comunicare alle autorità i dati necessari per garantire il corretto funzionamento del regime;

considerando che il nuovo regime deve poter funzionare sin dall'inizio con un numero sufficiente di organizzazioni di produttori e che, per coerenza e analogia con le disposizioni del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi2, il termine «organizzazione di produttori pre-riconosciute» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 2201/96 va interpretato in modo da comprendere non solo le associazioni di produttori pre-riconosciute in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli3, ma anche le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 13 di detto regolamento;

considerando che il regime di aiuti alla produzione è basato su contratti conclusi tra le organizzazioni di produttori riconosciute o pre-riconosciute in forza del regolamento (CE) n. 2200/96, o i singoli produttori durante il periodo previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 2201/96, e i trasformatori; che in alcuni casi i produttori o le organizzazioni di produttori possono anche agire in qualità di trasformatori; che occorre specificare i tipi di contratti e i dati che questi devono contenere ai fini dell'applicazione del regime di aiuti;

considerando che i contratti di cui trattasi devono essere conclusi prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione; che è tuttavia opportuno, per conferire a tale regime la massima efficacia, che le parti contraenti possano aumentare, mediante una clausola aggiuntiva ed entro un determinato limite, i quantitativi inizialmente previsti dal contratto;

considerando che il raccolto di pomodori dipende dall'estensione della superficie coltivata e di conseguenza può presentare consistenti variazioni da un anno all'altro; che i quantitativi disponibili per la trasformazione sono pertanto soggetti a fluttuazioni; che, per incoraggiare i produttori ad individuare le reali esigenze dell'industria in modo da organizzare le proprie attività di conseguenza, è necessario istituire un sistema di contratti preliminari; che tali contratti devono essere conclusi prima dell'inizio del periodo di piantagione, in modo che la superficie coltivata produca solo i quantitativi per i quali è previsto uno sbocco nell'industria di trasformazione;

considerando che il numero di domande di aiuto presentate dai trasformatori deve essere determinato in riferimento alle modalità di trasformazione; che le domande di aiuto devono contenere tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo dell'aiuto da pagare ai trasformatori;

considerando che il regime di aiuti alla produzione istituito dal regolamento (CE) n. 2201/96 è essenzialmente basato su rapporti diretti tra le organizzazioni di produttori e i trasformatori e sull'obbligo del prezzo minimo; che occorre stabilire che il pagamento da parte del trasformatore di un prezzo non inferiore al prezzo minimo per le materie prime debba essere effettuato direttamente all'organizzazione di produttori tramite trasferimento bancario o postale; che, per consentire una gestione razionale del regime di aiuti e agevolarne il controllo, è necessario che tale obbligo si reputi adempiuto con l'esecuzione del predetto trasferimento da parte del trasformatore;

considerando che, per compensare gli oneri a carico dei trasformatori dei prodotti a base di pomodori, è opportuno prevedere un pagamento anticipato di una parte dell'aiuto alla produzione; che il pagamento anticipato deve essere subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia del rimborso per i casi di mancata osservanza delle condizioni stabilite per la concessione dell'aiuto anticipato;

considerando che il regime di quote per i prodotti a base di pomodori di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede il computo dei quantitativi prodotti fuori quota per i quali è stato rispettato il prezzo minimo ai fini della ripartizione delle quote annuali tra Stati membri e tra imprese; che è quindi opportuno che tali quantitativi, non ammessi a beneficiare dell'aiuto alla produzione, siano soggetti alle stesse disposizioni applicate ai quantitativi rientranti nella quota;

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione, i trasformatori devono essere obbligati a tener aggiornata una documentazione adeguata per tutte le misure di ispezione e di controllo ritenute necessarie;

considerando che, in base all'esperienza acquisita nella gestione del regime di aiuti alla produzione, è necessario rafforzare, da un lato, le disposizioni applicabili in materia di controllo, prevedendo che le verifiche vengano effettuate su un numero sufficientemente rappresentativo di domande di aiuto, ed istituire, dall'altro, opportune sanzioni da applicarsi ai trasformatori che violino la normativa in materia ed, in particolare, in caso di false dichiarazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono destinate a sostituire quelle del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/955; che occorre pertanto abrogare detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione