Sez. 3, Sentenza n. 305 del 30/11/1999 Ud. (dep. 13/01/2000) Rv. 215464 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di cui all'art. 4, comma 1, legge 114 del 1986 - Abrogazione - Esclusione - Semplice "novatio" legislativa - Ragione.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Il fatto di cui all'art. 4, comma 1, della legge 17 aprile 1986 n. 114 (che conferisce rilevanza penale alle false comunicazioni fatte dai responsabili di tutte le banche nelle prescritte comunicazioni trasmesse alla Banca di Italia ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, mentre nel comma 2 viene configurata la previsione specifica per la vigilanza su base consolidata) è stato eliminato dall'art. 49, comma 1, del D.L.G. 14 dicembre 1992 n. 481, che tuttavia all'art. 39 ha introdotto una previsione penalmente rilevante di tutela della attività di vigilanza della Banca di Italia identica. Successivamente il D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (nuova legge bancaria) ha abrogato all'art. 161 l'intera legge 114 del 1986, ma all'art. 134, comma 1, ha introdotto una disposizione generale a tutela dell'attività di vigilanza della Banca di Italia in termini identici a quelli del comma 1 dell' art. 4 della legge 114 del 1986. Si tratta, in entrambi i casi, non di una vera e propria abrogazione, ma di semplice novatio legislativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/12/1992 num. 481 art. 49, Legge 17/04/1986 num. 114 art. 4, Decreto Legisl. 14/12/1992 num. 481 art. 39, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)