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Sez. 2, Ordinanza n. 5303 del 14/07/1998 Cc. (dep. 09/09/1998) Rv. 211309 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE | Consegna a <<collega di studio>> - Idoneità dell'espressione ad attestare il rapporto di convivenza - Sussistenza - Diversità di attività professionale fra consegnatario e destinatario - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211309-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE

Il termine <<collega di studio>>, usato nella prassi notificatoria, è idoneo a indicare l'esistenza di un rapporto di temporanea convivenza tra il consegnatario ed il destinatario, perché rientra nella più ampia espressione di <<persona che conviva anche temporaneamente>> con il destinatario dell'atto da notificare; esso, pertanto, assume valore non nella parte in cui documenta l'identità dell'attività di lavoro svolta da consegnatario e destinatario, bensì per l'attestazione del rapporto funzionale tra essi esistente, che solo interessa il codice di rito al fine di assicurare la ricezione finale dell'atto da parte del soggetto interessato. Ne deriva che in una struttura formata da professionisti anche di discipline diverse, i cui studi siano ubicati nello stesso stabile, l'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di aver consegnato l'atto a <<collega di studio>> sta comunque a significare l'esistenza di un collegamento diretto di convivenza temporanea tra consegnatario e destinatario, che realizza le finalità perseguite dal legislatore. (Fattispecie relativa a consegna dell'atto, destinato al difensore, ad architetto esercente la propria attività professionale negli stessi locali del destinatario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 167, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)