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Norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali

Testo vigente

Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967

Capo I. Disposizioni generali

Regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

Art. 1

1. Le presenti norme si applicano a tutti coloro che sono iscritti o per i quali e obbligatoria l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Art. 2

1. Al fini della previdenza per i dirigenti di aziende industriali si intende:

  1. a) per "retribuzione" lo stipendio e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione ivi comprese le somme corrisposte a titolo di provvigione, cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di gratificazione annuale o periodica, e ogni altro compenso o indennita' che non abbia carattere di rimborso spese o di emolumento eccezionale.
    Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuto al dirigente e nel valore determinato per convenzione tra le parti o, in mancanza di questa, in ragione dei prezzi locali.
    La retribuzione ragguagliata ad anno, desunta in ogni caso dai contributi previdenziali, versati per ciascun nominativo, non puo', agli effetti dell'applicazione delle presenti norme, essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo stabiliti a termine dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

  2. b) per "anzianita' contributiva" gli anni di effettiva contribuzione all'Istituto in dipendenza dei periodi di lavoro prestati con qualifica di dirigente di azienda industriale, conteggiati secondo quanto previsto nei successivi articoli.

  3. c) per "retribuzione annua media", ai fini del calcolo delle prestazioni previste dalle presenti norme, la media aritmetica delle retribuzioni desunte dai versamenti relativi agli ultimi cinque anni di contribuzione, ivi compreso l'eventuale periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita'. In caso di diritto a pensione per invalidita' o per morte o per supplemento di pensione con anzianita' contributiva inferiore ai cinque anni, la retribuzione annua media e', determinata sull'intero periodo contributivo.

Art. 3

1. Le aziende devono comunicare all'Istituto i nominativi dei dirigenti da esse occupati, indicando la classe della retribuzione individuale e tutte le altre notizie richieste dall'Istituto per l'iscrizione dei dirigenti e per l'accertamento dei contributi.

2. Le aziende devono inoltre comunicare all'Istituto ogni variazione nei dati contenuti nella notifica iniziale.

3. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte all'Istituto in duplice copia non oltre quindici giorni dall'assunzione del dirigente e dal verificarsi delle variazioni.

Capo II. I contributi

Art. 5

1. I contributi previsti dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 debbono essere versati per quanto riguarda in stipendio, mensilmente e, comunque, non oltre il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce lo stipendio stesso; per le provvigioni, le partecipazioni agli utili, i premi di produzione e per tutte le altre forme di retribuzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui vengono corrisposte.

2. In casi eccezionali di comprovata necessita', il termine di cui al comma precedente puo' essere dall'Istituto prorogato sino ad un massimo di tre mesi, con le modalita' fissate dal Consiglio di amministrazione.

3. Sull'indennita' sostitutiva del preavviso, anche se corrisposta a seguito di decesso del dirigente, sono dovuti i contributi.

4. I contributi di cui al primo comma del presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

5. Non e ammessa la possibilita' di effettuare versamenti, a regolarizzazione dei contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

6. Le modalita' da osservare per il versamento del contributi sono stabilite dall'Istituto.

Art. 6

1. L'obbligo del versamento dei contributi di previdenza sussiste per tutta la durata del rapporto d'impiego di ciascun dirigente, anche se questi abbia superato il 65° anno di eta', se uomo, o il 60° se donna, e, comunque, per tutti i periodi in cui l'azienda e' tenuta a corrispondere la retribuzione intera o parziale.

Art. 7

1. I contributi previdenziali versati dall'azienda sono accreditati al nome del dirigente cui si riferiscono, ad un conto personale sul quale sono registrati tutti gli altri eventuali accrediti o addebiti relativi all'intestatario.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1973, N. 44.

Capo III. Le prestazioni

Art. 9

1. Le prestazioni di previdenza sono:

  1. a) pensione di vecchiaia;

  2. b) pensione di invalidita';

  3. c) pensione ai superstiti;

  4. d) liquidazione in capitale.

Art. 12

1. L'importo annuo della pensione di invalidita', erogabile in 13
mensilita' posticipate, in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente, e' pari a tanti 30/simi dell'80% della retribuzione annua media di cui all'art. 2, lettera c), per quanti sono gli anni di contribuzione.

2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 1997,N. 181.

3. In ogni caso, e' garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta, se l'invalidita' e' di grado compreso fra il 50 e l'80%, e di 15/30simi se di grado superiore all'80%.