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Sez. 2, Sentenza n. 7029 del 08/11/2013 Ud. (dep. 13/02/2014) Rv. 259005 - 01

IMPUTATO - INTERROGATORIO - REGOLE GENERALI | Dichiarazioni predibattimentali rese dall'imputato "contra se" - Rinnovazione dell'interrogatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 26, comma secondo, L. n. 63 del 2001 - Omissione - Irrilevanza in base al principio "tempus regit actum" - Utilizzabilità delle dichiarazioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259005-01

IMPUTATO - INTERROGATORIO - REGOLE GENERALI

Le dichiarazioni predibattimentali rese dall'imputato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 26, comma secondo, della L. n. 63 del 2001 sono utilizzabili nei confronti dello stesso dichiarante, poichè il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta va individuato, in base al principio "tempus regit actum", nel momento dell'assunzione della prova e non in quello della sua valutazione, sicchè nessun effetto preclusivo può esplicare, in relazione al combinato disposto degli artt. 513, comma primo e 526 cod. proc. pen., la circostanza che l'interrogatorio si sia svolto senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al novellato art. 64 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)