Sez. 3, Sentenza n. 1204 del 23/10/1981 Ud. (dep. 09/02/1982) Rv. 152061 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - STRUMENTALITÀ RISPETTO ALL'OBLAZIONE - CONTRAVVENZIONE NON OBLAZIONABILE - DIFESA - MODI DI ESERCIZIO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - STRUMENTALITÀ RISPETTO ALL'OBLAZIONE - CONTRAVVENZIONE NON OBLAZIONABILE - DIFESA - MODI DI ESERCIZIO.*
Le procedure previste dall'art. 141 cod. strad. Sono ordinate all'Esercizio da parte del contravventore del diritto di oblazione, sul presupposto che per la contravvenzione verbalizzata sussista il requisito della oblabilità, mentre l'Esercizio del diritto di difesa in ordine a quelle prive di tale requisito, va rimesso ai comuni mezzi processuali che l'ordinamento assicura agli indiziati di reati ed agli imputati mediante la comunicazione giudiziaria e la contestazione dell'addebito. (Conf mass n 139872).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)