Sez. L, Sentenza n. 22230 del 17/10/2006 (Rv. 592334 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Eccezioni non rilevabili d'ufficio - Proposizione nella memoria difensiva tempestivamente depositata - Onere - Sussistenza - Omessa proposizione - Conseguenza - Decadenza dal relativo potere - Rinvio dell'udienza di discussione ad altra data - Rilevanza in funzione del differimento della formazione della decadenza - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
Nel rito del lavoro, l'art. 416 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso che il convenuto, il quale non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza prevista dalla stessa norma, a nulla rilevando la circostanza che l'udienza di discussione non si sia tenuta nel giorno fissato e sia stata rinviata ad altra data. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata ed enunciato il riportato principio, rilevando l'operatività del regime decadenziale di cui al citato art. 416 cod. proc. civ. in una ipotesi in cui era stata proposta opposizione avverso una sanzione amministrativa irrogata dalla Direzione Provinciale del Lavoro nelle forme di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, con la conseguente affermazione della necessità della tempestiva costituzione dell'Amministrazione opposta, con il deposito dei prescritti documenti, entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza come originariamente fissata, risultando irrilevante al riguardo il sopravvenuto differimento d'ufficio di tale udienza ad una data successiva).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)