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Sez. 4, Sentenza n. 3738 del 22/10/1985 Ud. (dep. 14/05/1986) Rv. 172704 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - GRAVAME PROPOSTO DA DIFENSORE - PROCURA SPECIALE RILASCIATA PRIMA DELLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - RATIO - FATTISPECIE: DIFENSORE DI PARTE CIVILE MUNITO DI PROCURA SPECIALE RILASCIATA DUE ANNI PRIMA.*
Stato
decisa il 1985-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172704-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - GRAVAME PROPOSTO DA DIFENSORE - PROCURA SPECIALE RILASCIATA PRIMA DELLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - RATIO - FATTISPECIE: DIFENSORE DI PARTE CIVILE MUNITO DI PROCURA SPECIALE RILASCIATA DUE ANNI PRIMA.*

È inammissibile per manifesta violazione dell'art. 136 cod. proc. pen. (procuratori speciali per determinati Atti) il gravame proposto da difensore munito di procura speciale posta in essere prima che venga ad esistenza il provvedimento oggetto della impugnazione. Infatti, il diritto all'impugnazione sorge e può essere esercitato solo dopo l'emissione della pronuncia oggetto del dissenso del soggetto legittimato ad impugnare. (nella specie il ricorso era stato proposto dal difensore della parte civile munito di procura speciale rilasciata ben due anni prima della pronuncia della sentenza impugnata). (V mass n 157578; (Conf mass n 167224).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)