Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
1. Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o piu' sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla meta'.69
Art. 507 Boicottaggio
1. Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita' di partiti, leghe o associazioni, induce una o piu' persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Art. 508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
1. Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
2. Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.36
Art. 509
1. Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro
2. Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.142
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758142
Art. 510 Circostanze aggravanti
1. Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.
Art. 511 Pena per i capi, promotori e organizzatori
1. Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e' aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 512 Pena accessoria
1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
Capo II. Dei delitti contro l'industria e il commercio
Art. 513 Turbata liberta' dell'industria o del commercio
1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Art. 513-bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza
1. Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la reclusione da due a sei anni.
2. La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.125
Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali
1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggii interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' industriale, la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Art. 515 Frode nell'esercizio del commercio
1. Chiunque, nell'esercizio di una attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila.
2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.
Art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.
Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.
Capo III. Disposizione comune ai capi precedenti
Art. 518 Pubblicazione della sentenza
1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
Titolo nono. Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume
Capo I. Dei delitti contro la liberta' sessuale<br/> CAPO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 519
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 520
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 521
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 522
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 523
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 524
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 525
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66