diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 17 luglio 1959, cause riunite C-32/58 e C-33/58

Decisione
decisa il 1959-07-17
ECLI
ECLI:EU:C:1959:18

Epigrafe

Nelle cause riunite della SOCIÉTÉ NOUVELLE DES USINES DE PONTLIEUE — ACIÉRIES DU TEMPLE (S.N.U.P.A.T.), Società Anonima con sede in Billancourt (Seine), con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Georges Margue, rue Aphonse München 6, parte ricorrente, rappresentata dal suo Amministratore-Direttore generale sig. Eugène de Sèze, assistito dagli avv.ti P. O. Lapie e Jean de Richemont, ambedue patrocinanti presso la Corte d'Appello di Parigi, contro l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO con domicilio eletto nei suoi uffici, place de Metz 2, Lussemburgo, parte convenuta, rappresentata dal suo consulente giuridico, sig. Frans van Houten, in qualità di agente, assistito dall'avv. Jean Coutard, patrocinante presso il Consiglio di Stato in Parigi, cause aventi per oggetto l'annullamento a) di alcune lettere, che avrebbero natura di decisioni, inviate alla ricorrente dalla Cassa di perequazione per il rottame importato e dall'Ufficio comune dei consumatori di rottame, b) della decisione implicita di rifiuto che risulterebbe dal silenzio dell'Alta Autorità in merito alle richieste di deroga presantate dalla ricorrente e c) in via d'eccezione d'illegittimità, delle decisioni contenute nelle lettere dell'Alta Autorità in data 18 dicembre 1957 e 17 aprile 1958, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità del 1o febbraio 1958, a pag. 45 e segg. e, rispettivamente, del 13 marzo 1958, a pag. 30 e segg., LA CORTE composta dai Signori: A. M. Donner, Presidente, O. Riese (relatore) e J. Rueff, presidenti di Sezione, L. Delvaux, Ch. L. Hammes, R. Rossi e N. Catalano, giudici, avvocato generale: M. Lagrange, cancelliere: A Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Conclusioni delle parti › 1. Nella causa 32-58

paragrafo 1
La ricorrente conclude acche la Corte voglia:
paragrafo 2
«annullare e dichiarare prive di giuridici effetti, in quanto illegittime ed infondate nel merito, le seguenti decisioni: 1) la decisione implicita di rifiuto che risulta dal silenzio dell'Alta Autorità, durato oltre due mesi, di fronte alla domanda di deroga rivolta dalla ricorrente alla Cassa di perequazione del rottame importato ed all'Ufficio dei consumatori di rottame con lettera del 31 marzo 1958; 2) la decisione della Cassa di perequazione del rottame importato in data 12 maggio 1958 con cui, in applicazione di quanto disposto con lettera 18 dicembre 1957, il contributo venne commisurato nell'importo di $ 228.430,75; 3) in quanto occorra, la decisione di sospendere ogni provvedimento, contenuta nella lettera inviata dall'O.C.C.F. alla ricorrente in data 2 giugno 1958; 4) in via di eccezione d'illegittimità, la decisione di carattere generale contenuta nella lettera dell'Alta Autorità all'O.C.C.F. in data 18 dicembre 1957 e relativa alla definizione del concetto di “rottame di risorse proprie” ai sensi delle decisioni 22-54, 14-55 e 2-57; 5) ed, in quanto occorra, la decisione di carattere generale contenuta nella lettera dell'Alta Autorità all'O.C.C.F. in data 17 aprile 1958 relativa alla definizione del concetto di “rottame di risorse proprie” ai sensi delle decisioni 22-54, 14-55 e 2-57; col favore delle spese e degli onorari di causa».
paragrafo 3
La convenuta conclude acché la Corte voglia:
paragrafo 4
«1) …; 2) per quanto riguarda la pretesa decisione implicita di rifiuto che risulterebbe dal silenzio dell'Alta Autorità in merito alla lettera della S.N.U.P.A.T. in data 31 marzo 1958; dichiarare che l'Alta Autorità, non essendo tenuta a concedere la deroga richiesta, non è incorsa in uno sviamento di potere astenendosi dal concedere la deroga stessa, e di conseguenza respingere il ricorso; 3) dichiarare irricevibile il ricorso proposto contro le lettere in data 12 maggio e 2 giugno 1958, dal momento che queste non costituiscono provvedimenti impugnabili; 4) in subordine, respingere l'eccezione d'illegittimità elevata contro la lettera in data 18 dicembre 1957, nonché la richiesta di annullamento “ove occorra” della lettera in data 17 aprile 1958; con tutte le conseguenze di legge, in particolare per quanto riguarda le spese».

SENTENZA › IN FATTO › I — Conclusioni delle parti › 2. Nella causa 33-58

paragrafo 1
La ricorrente conclude acché la Corte voglia:
paragrafo 2
«annullare e dichiarare priva di giuridici effetti, in quanto illegittima ed inficiata da sviamento di potere, la decisione contenuta nella lettera dell'Alta Autorità all'O.C.C.F. di data 17 aprile 1958 relativa alla definizione del concetto di “rottame di risorse proprie” ai sensi delle decisioni 22-54, 14-55 e 2-57; col favore delle spese e degli onorari di causa».
paragrafo 3
La convenuta conclude acché la Corte voglia:
paragrafo 4
«…; respingere il ricorso proposto contro la decisione contenuta nella lettera dell'Alta Autorità in data 17 aprile 1958, in quanto detta decisione non è inficiata da sviamento di potere nei confronti della ricorrente, con tutte le conseguenze di legge, in particolare per quanto riguarda le spese».

SENTENZA › IN FATTO › II — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti da cui traggono origine le presenti cause si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
1. La ricorrente produce nel pròprio stabilimento di Saint-Michel-de-Maurienne (Savoia) acciai fini impiegando, per la massima parte, rottame fornito dalla Régie Nationale des usines Renault di Billancourt (Seine), la quale è anche la principale acquirente dell'acciaio prodotto dalla ricorrente. 2. A partire dal 1921 lo stabilimento di Saint-Michel e gli stabilimenti di Billancourt, pur appartenendo a due persone giuridiche distinte, si trovarono a far parte di un unico complesso industriale e commerciale posseduto o controllato dal sig. Louis Renault. Al momento della nazionalizzazione delle Aciéries de Saint Michel e delle officine per costruzioni automobilistiche di Billancourt, nel 1946, una sola persona giuridica, la Régie Renault, sostituì le due precedenti e lo stabilimento di Saint-Michel venne in prosieguo gestito come un reparto della Régie stessa. Nel 1954-1955 la Règie Renault decise di rendere giuridicamente autonomo lo stabilimento di Saint-Michel, conservando tuttavia la pro prietà del 99,77 % delle azioni della società ricorrente. Questa, inoltre, è unita da stretti vincoli alla Règie Renault, sia per quanto riguarda i dirigenti ed i tecnici, sia sul piano economico e finanziario. 3. La ricorrente, ritenendo che il rottame ricevuto dalle officine Renault non fosse «acquistato» da terzi, ma costituissse «risorse proprie», non lo dichiarò alla Cassa di perequazione per il rottame importato — di seguito denominata «la Cassa» — il che venne ad essa segnalato dai suoi ispettori nel 1956, con riguardo alle dichiarazioni degli anni 1955 e 1956. Orbene, l'Alta Autorità ritenne che il rottame in parola non costituisse «risorse proprie», nel quadro del sistema di perequazione per il rottame importato e, in particolare, ai sensi della decisione 2-57, bensì fosse «rottame d'acquisto». In termini generali essa si attenne a tale opinione nella lettera in data 18 dicembre 1957, inviata all'Ufficio comune dei consumatori di rottame (di seguito designato come O.C.C.F.) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità del 1o febbraio 1958 a pag. 45 e segg. Essa precisò in particolare che un'impresa è contraddistinta dalla propria ragione sociale e «può considerare come “risorse proprie” soltanto il rottame che essa stessa ricupera negli stabilimenti che portano la sua stessa ragione sociale». Partendo da tale definizione, la Cassa rilevò che la ricorrente aveva irregolarmente denunciato il suo rottame e che andavano perciò sottoposte al contributo 23.357 tonnellate. Con lettera della Cassa di data 12 maggio 1958 l'importo dovuto a tale titolo venne indicato in $ 228.430,75, somma che la ricorrente venne invitata a versare; nella stessa lettera la Cassa ricordò alla ricorrente che «le istruzioni contenute nella lettera dell'Alta Autorità di data 18 dicembre 1957 devono essere rigorosamente applicate a tutte le imprese» e la pregò di «volere cortesemente compilare le dichiarazioni in armonia con la lettera citata». 4. Con la menzionata lettera del 18 dicembre 1957, l'Alta Autorità, sciogliendo le precedenti riserve, aveva inoltre approvato due deroghe alla disciplina risultante dalla sopraricordata definizione delle «risorse proprie» ammesse a favore delle società «Breda Siderurgica S. p. A.» di Sesto San Giovanni e «Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal-fabrieken N. V.» di IJmuiden (Paesi Bassi), di seguito designate come «Breda» e «Hoogovens». In una lettera inviata il 17 aprile 1958 al-l'O.C.C.F. e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 13 maggio 1958 a pag. 30 e segg., l'Alta Autorità spiegò che tali deroghe erano state ammesse perché i reparti di lavorazione delle beneficiarie «sono integrati dal punto di vista dell'ubicazione con uno o più reparti, ad esse non appartenenti, nei quali viene ricuperato rottame. L'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione sussiste in quanto i reparti di cui trattasi costituiscono un unico complesso industriale», ed aggiungeva : «Benché fra le società proprietarie dei reparti di Sesto San Giovanni e di IJmuiden sussistano altri vincoli d'integrazione, nel concedere le deroghe si è tuttavia tenuto conto soltanto dell'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione». 5. Con due lettere inviate in data 31 marzo 1958, l'una all'O.C.C.F. e l'altra alla Cassa, la ricorrente chiese «la totale esenzione dal contributo di perequazione», facendo valere che la sua situazione era analoga a quella delle società Breda e Hoogovens. Con lettera in data 2 giugno 1958, l'O.C.C.F. rispose di ritener opportuno non pronunziarsi sin tanto che la Corte di Giustizia della C.E.C.A. non avesse deciso i vari ricorsi proposti contro l'Alta Autorità. Esso invitò la ricorrente a «rettificare» frattanto le proprie dichiarazioni in conformità «alle norme attualmente vigenti».

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti

paragrafo 1
I mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti › 1. SULLA RICEVIBILITÀ (CAUSA 32-58)

paragrafo 1
A — Se il ricorso contro la lettera della Cassa in data 12 maggio 1958 sia stato presentato in termini Il ricorso essendo stato presentato il 30 giugno 1958, la convenuta ne contesta la ricevibilità, in quanto non sarebbe stato rispettato il termine che risulta dal combinato disposto degli artt. 33, 3o comma, del Trattato C.E.C.A. ed 85 del Regolamento della Corte di Giustizia della C.E.C.A. La ricorrente si limita a ribattere che «in base ai principi generali», incombe all'autorità che ha emanato il provvedimento l'onere di provare che il termine non è stato osservato. Le parti non hanno fornito alcuna indicazione in merito alla data di spedizione ed alla data di ricevimento della lettera di cui trattasi.
paragrafo 2
B — Se la lettera della Cassa in data 12 maggio 1958 e quella dell'O.C.C.F. in data 2 giugno 1958 abbiano natura di decisioni Ad avviso della convenuta, le lettere in parola non costituiscono delle decisioni di guisa che non potrebbero essere oggetto di un ricorso d'annullamento. Sarebbe perciò preclusa alla ricorrente l'impugnazione, in via incidentale, delle decisioni contenute nelle lettere di data 18 dicembre 1957 e 17 aprile 1958. a) La lettera del 12 maggio avrebbe soltanto richiamato il carattere obbligatorio delle decisioni generali dell'Alta Autorità, in particolare della lettera di data 18 dicembre 1957, ed invitato la ricorrente ad uniformarsi a tali decisioni. Essa non avrebbe quindi imposto un obbligo alla ricorrente. b) Quanto alla lettera del 2 giugno, essa significherebbe semplicemente che l'O.C.C.F. riteneva di dover attendere le sentenze della Corte prima di decidere in merito alle richieste di deroga e che chiedeva alla ricorrente di rettificare nel frattempo le proprie dichiarazioni in armonia con le norme in vigore. Sarebbe impossibile ravvisarvi un qualsivoglia carattere obbligatorio. La ricorrente respinge tali tesi. a) La lettera del 12 maggio sarebbe senza dubbio una decisione. Si tratterebbe di un «ordine tassativo», indicante in modo molto preciso l'importo da versare. b) La lettera del 2 giugno conterrebbe del pari una decisione: essa sospende la concessione della deroga fino alle pronunzie della Corte ed invita la ricorrente a rettificare le proprie dichiarazioni. La ricorrente, non ottemperando, si sarebbe esposta all'adozione di una decisione esecutoria nei suoi confronti.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti › 2. SUL MERITO DEI RICORSI 32-58 e 33-58 › A — Causa 32-58: il ricorso per carenza

paragrafo 1
La convenuta contesta di aver avuto l'obbligo di adottare una decisione in accoglimento della richiesta della ricorrente (art. 35, 1o comma), vale a dire di concederle la deroga; essa nega pure che omettendo di adottare una decisione del genere sarebbe incorsa in uno sviamento di potere (art. 35, 2o comma).
paragrafo 2
a) Essa non sarebbe stata tenuta a concedere la deroga, in quanto la ricorrente non si trova nella stessa situazione della Breda e della Hoogovens, posto che i suoi reparti di lavorazione non sono integrati dal punto di vista dell'ubicazione con quelli della Régie Renault. b) Il ricorso non conterrebbe alcun elemento da cui si possa desumere che l'Alta Autorità è incorsa in uno sviamento di potere nei confronti della ricorrente. Di fatto, dopo la lettera del 18 dicembre 1957, l'Alta Autorità non si è pronunziata su alcuna richiesta di deroga; alla ricorrente non sarebbe perciò stato riservato un trattamento particolare. Inoltre, fino a quando l'Alta Autorità non adotti una decisione esecutoria nei confronti della ricorrente, la mancata evasione della sua richiesta di deroga non potrebbe in alcun modo danneggiarla.
paragrafo 3
A questo proposito la ricorrente si richiama agli argomenti svolti in merito alle lettere dell'Alta Autorità di data 18 dicembre 1957 e 17 aprile 1958, per dedurne che dette lettere e, conseguentemente, le decisioni individuali che su queste si basano — tra cui il silenzio-rifiuto — «sono inficiate da una violazione del Trattato così palese da costituire un vero e proprio sviamento di potere nei confronti della ricorrente».
paragrafo 4
La decisione implicita di rifiuto danneggerebbe certamente la ricorrente, in quanto tiene fermo il principio dell'imposizione.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti › 2. SUL MERITO DEI RICORSI 32-58 e 33-58 › B — Causa 32-58: il ricorso per annullamento e le eccezioni d'illegittimità

paragrafo 1
La ricorrente fa carico alla convenuta di aver adottato, con le lettere del 18 dicembre 1957 e del 17 aprile 1958 una definizione troppo restrittiva del concetto di «risorse proprie». Infatti, ai fini della distinzione tra «rottame d'acquisto» e «risorse proprie», il criterio della ragione sociale sarebbe troppo restrittivo e la convenuta, nell'ammettere le eccezioni, non avrebbe dovuto tener conto soltanto dell'«integrazione dal punto di vista dell'ubicazione», bensì giungere fino a comprendervi i complessi economici del genere di quello che la ricorrente costituisce con la Régie Renault.
paragrafo 2
Contro i provvedimenti impugnati la ricorrente fa valere i mezzi di violazione del Trattato e sviamento di potere:
paragrafo 3
a) L'applicazione del concetto «rottame d'acquisto» alle consegne effettuate dalla Règie Renault sarebbe erronea. In termini esatti, non vi sarebbe una compravendita, bensì semmai una permuta. Nei rapporti fra le due società il prezzo d'acquisto e rispettivamente di vendita «ha soltanto … carattere di prezzo di conto. Esso potrebbe anche venir stabilito arbitrariamente ed a forfait ad un livello del tutto indipendente da quello del mercato». b) L'interpretazione restrittiva che, nella lettera del 18 dicembre 1957, la convenuta ha dato del concetto di ragione sociale, sarebbe contraria agli scopi del Trattato, il quale terrebbe conto soprattutto delle esigenze economiche della produzione e non si proporrebbe in alcun modo di ostacolare l'integrazione delle imprese. La convenuta se ne sarebbe del resto accorta, dato che nella lettera del 17 aprile 1958 avrebbe abbandonato il criterio della ragione sociale adottando quello della «integrazione dal punto di vista dell'ubicazione». Detta decisione non sarebbe un semplice adattamento della norma introdotta con la lettera del 18 dicembre 1957, bensì la completerebbe in quanto terrebbe conto dei complessi industriali. Essa sarebbe illegittima comunque per le limitazioni che comporta. Occorrerebbe infatti interpretarla nel senso che, fra le circostanze che dimostrano l'esistenza di legami economici fra diverse imprese, si dovrebbe tener conto, per giustificare l'esenzione, soltanto dell'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione; tale interpretazione s'imporrebbe per il fatto che le beneficiarie delle deroghe già accordate, Breda e Hoogovens, costituiscono delle unità economiche con le società con le quali sono, inoltre, integrate dal punto di vista dell'ubicazione. Una simile diversità di trattamento, con esclusione di casi d'integrazione tipici come quello che riguarda la ricorrente e la Régie Renault, sarebbe arbitraria e discriminatoria; essa comporterebbe un ulteriore vantaggio per determinate imprese le quali, non dovendo sostenere spese di trasporto per il rottame che impiegano, si trovano già in situazione privilegiata e, d'altra parte, peggiorerebbe la situazione della ricorrente. Anziché garantire l'uguaglianza fra i concorrenti, la convenuta avrebbe in tal modo accentuato le disuguaglianze esistenti. Il criterio dell'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione sarebbe atto a favorire i disegni delle imprese meno corrette ed a incoraggiare le pratiche vietate dall'art. 65. Sembrerebbe inoltre che la convenuta, nell'adottare i criteri censurati, abbia soprattutto voluto rendere più agevoli e ridurre le operazioni di controllo da esse svolte, scopo questo che non rientra nell'interesse generale. c) La convenuta non avrebbe tenuto conto della particolare situazione della ricorrente. Trovandosi nelle Alpi allo scopo di fruire di una fonte di energia a buon mercato, essa deve sostenere forti spese di trasporto. Ciò posto, la convenuta affermerebbe a torto che il vantaggio compensa l'inconveniente; dopo che in Francia la produzione elettrica è stata nazionalizzata e, per intervento dell'Alta Autorità, le tariffe ridotte per il trasporto di rottame sono state soppresse, la ricorrente si troverebbe in una difficile situazione che i contributi di perequazione non farebbero che aggravare. La ricorrente potrebbe di conseguenza esser costretta a chiudere ed a licenziare i suoi 700 operai; orbene, uno degli scopi dei Trattati europei è quello d'impedire che si creino delle zone economicamente depresse.
paragrafo 4
Per tutte queste ragioni, le decisioni impugnate comporterebbero una discriminazione fra imprese che si trovano in condizioni simili e violerebbero il principio della libera concorrenza, sancito negli artt. 2, 2o comma, 3, lettera è, e 5 del Trattato; esse, inoltre, sarebbero viziate da sviamento di potere in quanto lo scopo raggiunto sarebbe contrario agli obbiettivi del sistema di perequazione e dello stesso Trattato.
paragrafo 5
La convenuta ricorda che lo scopo essenziale del sistema di perequazione, è di rendere possibile l'importazione di rottame a prezzi simili a quelli in vigore all'interno della Comunità, onde garantire alle imprese normali condizioni di concorrenza. Nell'interpretare il concetto di «risorse proprie» era necessario tener conto di tale scopo, ripartendo equamente gli oneri imposti. La definizione adottata sarebbe al riparo da ogni critica; di fatto, nel linguaggio giuridico, si qualificano «proprie» le cose che appartengono al «proprietario»; ne seguirebbe che un'impresa può considerare come risorse proprie soltanto il rottame ricuperato negli stabilimenti che portano la sua stessa ragione sociale. Non basta: la definizione avrebbe il vantaggio di una facile applicazione e così di salvaguardare il principio dell'uguaglianza fra le imprese.
paragrafo 6
a) La ricorrente e la Régie Renault sono due persone giuridiche distinte. Gli scambi di merci fra di esse presupporrebbero perciò necessariamente un accordo contrattuale che presenta tutti gli elementi di un contratto di compra-vendita; essi avverrebbero ad un prezzo determinato. Se si trattasse soltanto di un «prezzo di conto», il rendimento dello stabilimento della ricorrente non potrebbe venire determinato su basi reali, mentre questo, per ammissione della ricorrente stessa, sarebbe stato appunto uno dei motivi per cui esso è stato reso giuridicamente, autonomo dalla Régie Renault. Non si potrebbe parlare nella specie di una semplice permuta di prodotti finiti contro rottame. Non sarebbe del tutto vero che la ricorrente riceve rottame soltanto dalla Régie Renault; d'altra parte essa non venderebbe i propri prodotti unicamente a quest'ultima. Del resto la permuta, come la compra-vendita, è un contratto a titolo oneroso. In diritto tributario la permuta viene considerata come una duplice compra-vendita. I criteri proposti dalla ricorrente, vale a dire quelli di «complesso economico-industriale» e di «rottame di gruppo», sarebbero di gran lunga troppo imprecisi. Essi contrasterebbero inoltre con l'art. 2 delle decisioni istitutive del sistema di perequazione, secondo il quale «le imprese di cui all'art. 80 del Trattato» sono soggette al contributo. Se la convenuta accogliesse i suggerimenti della ricorrente, dovrebbe in molti casi esentare dal contributo il rottame che circola fra le imprese che costituiscono un gruppo. Che ne sarebbe allora della perequazione? Infine, accogliendo la tesi della ricorrente si porrebbero le imprese che non fanno parte di un gruppo in condizioni concorrenziali più sfavorevoli. Per tutte queste ragioni, la lettera di data 18 dicembre sarebbe perfettamente legittima. b) Lo stesso varrebbe per la lettera del 17 aprile 1958. La ricorrente la interpreterebbe a torto come una «rettifica» intesa a sostituire od aggiungere al criterio della ragione sociale quello del «complessò industriale». La lettera avrebbe avuto semplicemente lo scopo di precisare i motivi che giustificavano le deroghe concesse alla Breda ed alla Hoogovens, vale a dire la circostanza dell'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione; in essa infatti si è persino avuto cura di chiarire che il fattore determinante non era stato l'integrazione economica come tale. Se è stata adoperata l'espressione «complesso industriale», questa sarebbe stata intesa unicamente in senso geografico. Non vi sarebbe contraddizione fra le due lettere, poiché la seconda ammette un'eccezione che conferma la regola contenuta nella prima. Tale eccezione sarebbe d'altra parte perfettamente giustificata. L'unità di ubicazione costituirebbe un criterio di facile controllo e di facile applicazione. Detto criterio sarebbe anche perfettamente ragionevole dato che i reparti di lavorazione in parola costituiscono un sistema continuo nel quale non è possibile distinguere dove inizia e dove finisce la proprietà degli uni e degli altri. Il pericolo paventato dalla ricorrente, vale a dire che imprese poco corrette possano porre artificialmente in opera un'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione per sottrarsi alla perequazione, rappresenterebbe una mera ipotesi. La convenuta respinge l'assunto secondo il quale essa avrebbe dato la definizione censurata per motivi di opportunità amministrativa. c) La convenuta non contesta che le condizioni di esercizio della ricorrente comportino determinati svantaggi. Essi sarebbero tuttavia la conseguenza della sua stessa organizzazione e comunque di circostanze estrenee all'oggetto del contendere. La ricorrente stessa avrebbe ammesso che la Régie Renault nel concederle l'autonomia giuridica si riprometteva determinati vantaggi; è naturale che gl'interessati sopportino del pari gl'inconvenienti inerenti a tale stato di cose. La ricorrente non avrebbe dimostrato che l'onere risultante dalla perequazione sarebbe tale da poterla costringere a licenziare i suoi 700 operai.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti › 2. SUL MERITO DEI RICORSI 32-58 e 33-58 › C — Particolarità del ricorso 33-58

paragrafo 1
Con tale ricorso la ricorrente impugna direttamente ed esclusivamente la decisione contenuta nella lettera dell'Alta Autorità di data 17 aprile 1958 che essa afferma essere inficiata da sviamento di potere nei suoi confronti.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti › 2. SUL MERITO DEI RICORSI 32-58 e 33-58 › C — Particolarità del ricorso 33-58 › a) Discussione sull'oggetto del contendere

paragrafo 1
La ricorrente, pur impugnando formalmente soltanto la decisione di cui alla lettera del 17 aprile 1958, ha introdotto un ricorso praticamente identico a quello della causa 32-58. Essa pone perciò del pari in discussione la validità della decisione contenuta nella lettera del 18 dicembre 1957, ed altresì l'applicazione nei suoi confronti delle due decisioni.
paragrafo 2
La convenuta assume che col ricorso è stata posta in discussione soltanto la legittimità delle deroghe concesse alla Breda ed alla Hoogovens per cui, se nella presente causa la Corte desse ragione alla ricorrente, ciò non vorrebbe dire che la definizione del concetto di «risorse proprie», contenuta nella lettera del 18 dicembre 1957, è illegittima. La convenuta si adopera a contenere la discussione entro questi limiti.
paragrafo 3
La ricorrente vi si oppone e deduce che le due lettere costituiscono un tutto unico, posto che la seconda serve soltanto a rendere «più esplicita» la prima. Il ricorso riguarderebbe quindi anche la legittimità del principio in base al quale le menzionate deroghe furono concesse, mentre quella chiesta dalla ricorrente è stata negata.
paragrafo 4
Dal tenore della replica la convenuta ricava che la ricorrente non chiede la revoca delle deroghe concesse, bensì l'ottenimento di un'analoga deroga. Il mezzo di sviamento di potere riguarderebbe quindi soltanto il rifiuto opposto dalla convenuta alla richiesta della ricorrente; orbene, il presente ricorso non sarebbe diretto contro le lettere dalle quali tale rifiuto potrebbe risultare. Perciò la convenuta intende proseguire la discussione sul merito solo dopo aver formulato tale riserva «e, pertanto, unicamente in subordine».

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti › 2. SUL MERITO DEI RICORSI 32-58 e 33-58 › C — Particolarità del ricorso 33-58 › b) Discussione sul merito

paragrafo 1
La discussione riguarda essenzialmente tre questioni:
paragrafo 2
1o Se le deroghe concesse alla Breda ed alla Hoogovens si basino su un principio applicabile anche alla ricorrente. 2o Se le citate deroghe siano di per sé legittime. 3o Se la concessione delle menzionate deroghe abbia per la ricorrente ripercussioni sulla concorrenza tali da potervi ravvisare un principio di prova di uno sviamento di potere nei suoi confronti.
paragrafo 3
Le risposte date dalle parti a dette questioni sono quasi uguali alle argomentazioni svolte nella causa 32-58. La convenuta afferma che la ricorrente, nel prendere in considerazione le possibili ripercussioni sulla concorrenza, può aver riguardo soltanto alle deroghe concesse alla Breda ed alla Hoogovens; orbene, non sarebbe dato vedere in qual modo tali deroghe potrebbero pregiudicare la capacità concorrenziale della ricorrente.

SENTENZA › IN DIRITTO › Parte prima: causa 32-58 › SULLA RICEVIBILITÀ › 1) Per quanto riguarda la lettera della Cassa di data 12 maggio 1958 › a) Se il ricorso contro detta lettera sia stato proposto in termini

paragrafo 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto non sarebbe stato presentato in termini.
paragrafo 2
La ricorrente ha sede in Billancourt (Seine), perciò nella Francia metropolitana; conseguentemente, per il combinato disposto degli artt. 33, 3o comma, del Trattato C.E.C.A. ed 85, 1o e 2o paragrafo, del Regolamento della Corte di Giustizia della C.E.C.A., il termine per impugnare la lettera in parola scadeva dopo un mese e tre giorni da quello successivo alla notifica della stessa. Perciò il ricorso, depositato in cancelleria il 30 giugno 1958, risulterebbe presentato in termini soltanto qualora la lettera del 12 maggio 1958 fosse pervenuta alla ricorrente non prima del 26 maggio, perché il 29 giugno 1958 essendo domenica, il termine che fosse scaduto in tale giorno andava prorogato al successivo lunedì 30 giugno.
paragrafo 3
I chiarimenti forniti dalle parti non consentono di stabilire in che data la lettera di cui trattasi è pervenuta alla ricorrente cosicché il dies a quo rimane indeterminato. Se anche sembri poco probabile che una lettera partita da Bruxelles e recante la data del 12 maggio sia giunta a Saint-Michel-de-Maurienne (Savoia) dopo il 26 maggio, ciò non può tuttavia escludersi, stante l'incertezza sulla data di spedizione.
paragrafo 4
Va poi tenuto conto della circostanza che se il dies a quo è rimasto imprecisato, ciò è dovuto al fatto che la Cassa — della cui condotta la convenuta risponde — ha omesso di spedire la lettera come raccomandata con ricevuta di ritorno e che la convenuta non è stata in grado di provare in quale giorno la lettera è effettivamente partita dagli uffici della Cassa; posto che nel dubbio le presunzioni stanno a favore della ricorrente, il ricorso va ritenuto ricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › Parte prima: causa 32-58 › SULLA RICEVIBILITÀ › 1) Per quanto riguarda la lettera della Cassa di data 12 maggio 1958 › b) Se la lettera in data 12 maggio 1958 abbia natura di decisione

paragrafo 1
La convenuta eccepisce ancora l'irricevibilità del ricorso, in quanto la lettera del 12 maggio 1958 non sarebbe una decisione.
paragrafo 2
Detta lettera è stata scritta durante il periodo di validità della decisione 2-57, la quale è entrata in vigore il 1o febbraio 1957 e ai sensi del suo art. 19 doveva valere sino al 31 luglio 1958.
paragrafo 3
L'art. 12 della citata decisione stabilisce ai numeri 2 e 3, quanto segue:
paragrafo 4
«2. La Cassa notifica alle imprese l'ammontare dei contributi dovuti ed il termine per il versamento. Essa è autorizzata a riscuotere tali somme. 3. Qualora il pagamento non avvenga entro il termine, la Cassa chiede l'intervento dell'Alta Autorità la quale può adottare una decisione esecutoria.»
paragrafo 5
1o La lettera del 12 maggio 1958 invitava la ricorrente a corrispondere un determinato importo quale contributo a carico del rottame d'acquisto ed a compilare le sue dichiarazioni in armonia con la lettera dell'Alta Autorità di data 18 dicembre 1957. La lettera costituiva quindi una «notifica» ai sensi delle sopracitate disposizioni, la quale faceva sorgere l'obbligo di corrispondere l'importo in essa indicato. Durante il periodo di validità della decisione 2-57 tali «notifiche» rappresentavano in fatto l'ultimo avviso, in quanto l'Alta Autorità, quando ne era richiesta, si limitava a dare ad esse la forma di decisioni esecutorie, senza entrare nel merito. Esse creavano un obbligo a carico dell'impresa destinataria ed avevano perciò tutte le caratteristiche di un vero e proprio provvedimento amministrativo. Stando così le cose, non vi sarebbe motivo di considerare come decisione soltanto quella esecutoria dell'Alta Autorità, dal momento che questa veniva emanata soltanto allorché un'impresa si rendeva inadempiente. 2o L'art. 33 del Trattato C.E.C.A. prevede l'impugnazione delle sole decisioni dell'Alta Autorità ed è perciò necessario stabilire se le decisioni prese dalla Cassa possano essere equiparate a decisioni dell'Alta Autorità. A questo proposito si deve tener conto del fatto che la Cassa gestiva un sistema di perequazione istituito dall'Alta Autorità e derivava ogni suo potere da quest'ultima. Inoltre, come si è detto, le notifiche della Cassa erano in fatto dei provvedimenti amministrativi definitivi, ed è cosa che l'Alta Autorità avrebbe potuto evitare prevedendo, contro le delibere degli organismi di Bruxelles, un ricorso gerarchico retto da precise norme. Perciò se non si vogliono privare le imprese della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 33 del Trattato C.E.C.A., si deve ammettere che le decisioni prese dalla Cassa in forza dell'art. 12, no 2 della decisione 2-57 vanno considerate alla stessa stregua delle decisioni dell'Alta Autorità e sono conseguentemente impugnabili a norma dell'art. 33. La decisione impugnata ha carattere individuale e riguarda la ricorrente: il ricorso contro la decisione contenuta nella lettera del 12 maggio 1958 è pertanto ricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › Parte prima: causa 32-58 › SULLA RICEVIBILITÀ › 2) Sul ricorso per carenza

paragrafo 1
Le lettere di data 31 marzo 1958, inviate dalla ricorrente agli organismi di Bruxelles, possono essere considerate, nei confronti dell'Alta Autorità, come messe in mora di procedere a norma dell'art. 35, 1o comma, del Trattato C.E.C.A.: interpretazione questa non contestata dalla stessa convenuta. Essa inoltre non solleva obiezioni sulla ricevibilità del ricorso per carenza, in quanto riconosce che nessuna decisione è stata adottata nel termine di due mesi di cui all'art. 35, 3o comma, del Trattato C.E.C.A. Tuttavia la questione va rilevata d'ufficio.
paragrafo 2
Dalle dichiarazioni della convenuta e dai documenti che essa ha prodotti, risulta che le lettere di data 31 marzo 1958 con le quali la ricorrente ha rivolto all'O.C.C.F. e, rispettivamente, alla Cassa, una richiesta di deroga sono pervenute a detti organismi il 1o aprile 1958. Secondo un principio generalmente accolto i termini vanno computati, salvo contrarie disposizioni, escludendo il giorno in cui è stato compiuto l'atto che ne determina l'inizio; il termine di due mesi sopracitato decorreva perciò dal 2 aprile e scadeva il 1o giugno 1958. La lettera del 2 giugno con la quale l'O.C.C.F. rispose alla richiesta di deroga è quindi stata inviata dopo scaduto il termine di cui trattasi e di conseguenza, prescindendo dalla questione se essa sia o meno una decisione, è assodato che gli organi competenti non hanno adottato alcun provvedimento prima della scadenza del termine.
paragrafo 3
Poiché a norma dell'art. 35, 3o comma, del Trattato C.E.C.A. si deve in tale ipotesi ritenere che in data 1o giugno 1958 l'Alta Autorità abbia respinto la richiesta di deroga, il silenzio-rifiuto sussiste ed il ricorso con cui lo si impugna è ricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › Parte prima: causa 32-58 › SULLA RICEVIBILITÀ › 3) Sul ricorso diretto contro la decisione assertivamente contenuta nella lettera dell'O.C.C.F. di data 2 giugno 1958

paragrafo 1
La ricorrente impugna la lettera di cui trattasi, che essa definisce «decisione di sospendere ogni provvedimento», solo «in quanto occorra». Poichè la Corte ha dichiarato ricevibili tanto il ricorso d'annullamento diretto contro la decisione contenuta nella lettera in data 12 maggio 1958 quanto il ricorso per carenza diretto contro il silenzio-rifiuto, non occorre esaminare il ricorso diretto contro la decisione assertivamente contenuta nella lettera del 2 giugno 1958, né per quanto riguarda la ricevibilità, né per quanto riguarda il merito.

SENTENZA › IN DIRITTO › Parte prima: causa 32-58 › NEL MERITO › 1) Se la ricorrente possa impugnare, in via d'eccezione d'illegittimità, le decisioni contenute nelle lettere dell'Alta Autorità di data 18 dicembre 1957 e 18 aprile 1958

paragrafo 1
È giurisprudenza costante di questa Corte che l'impresa la quale impugna una decisione individuale ha facoltà di denunciare in via incidentale l'illegittimità delle decisioni generali sulle quali la prima si fonda. Essendo pacifico fra le parti che la lettera della Cassa di data 12 maggio 1958 e la decisione implicita di rifiuto del 1o giugno 1958 si basano sui principi affermati nelle sopramenzionate lettere dell'Alta Autorità — circostanza sulla quale nessun dubbio è possibile — la Corte ritiene opportuno stabilire se dette lettere abbiano natura di decisioni.

SENTENZA › IN DIRITTO › Parte prima: causa 32-58 › NEL MERITO › 1) Se la ricorrente possa impugnare, in via d'eccezione d'illegittimità, le decisioni contenute nelle lettere dell'Alta Autorità di data 18 dicembre 1957 e 18 aprile 1958 › a) Se la lettera del 18 dicembre 1957 abbia natura di decisione

paragrafo 1
È vero che la lettera dell'Alta Autorità di data 18 dicembre 1957, in quanto riguarda la definizione del concetto di risorse proprie in materia di rottame, enuncia un principio di carattere generale, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità del 1o febbraio 1958 e con ciò portata a conoscenza di tutte le imprese della Comunità; inoltre nella sua nota del 19 febbraio 1958, in risposta ad un preciso quesito posto il 6 febbraio 1958 dalla Deutsche Schrottverbraucher-Gemeinschaft all'Alta Autorità, la Divisione del Mercato l'ha denominata «decisione». La Corte tuttavia, e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ritiene che la lettera di cui trattasi non possa essere considerata una decisione ai sensi del Trattato.
paragrafo 2
Benché infatti la menzionata lettera del 18 dicembre 1957 sia stata scritta a richiesta dell'O.C.C.F. — il quale, non essendosi raggiunta l'unanimità nel suo seno circa il significato del termine «risorse proprie», chiedeva all'Alta Autorità di definire tale concetto a norma dell'art. 15, 2o comma, della decisione 2-57 — l'Alta Autorità ha tuttavia risposto che il problema esposto dall'O.C.C.F. «era male impostato», dato che lo stesso O.C.C.F. «fin dall'inizio aveva implicitamente interpretato il concetto di “risorse proprie” secondo il significato etimologico delle parole» e che tale criterio doveva essere tenuto fermo. Dal che si deduce che l'Alta Autorità non ha inteso adottare una decisione, nonostante ne fosse stata espressamente richiesta, bensì semplicemente riaffermare dei principi che essa, a ragione od a torto, riteneva derivassero logicamente dalla decisione di base 2-57. Ciò trova conferma nel fatto che, mentre per modificare la decisione 2-57 sarebbe stato necessario — a norma dell'art. 53 b del Trattato C.E.C.A. — l'unanime parere conforme del Consiglio, nella specie tale parere non è stato chiesto e non vi è d'altra parte alcun motivo di ritenere che l'Alta Autorità si sia volontariamente sottratta a tale tassativa prescrizione. D'altro lato la circostanza che nella nota del 19 febbraio 1958, in risposta ad un preciso quesito posto dalla Deutsche Schrottverbraucher-Gemeinschaft all'Alta Autorità il 6 febbraio 1958, la Divisione del Mercato abbia detto che la lettera del 18 dicembre 1957 era certamente una «decisione», nulla toglie a quanto sopra affermato, poiché tale risposta della Divisione del Mercato — come risulta dal suo stesso tenore — esprime l'opinione di un funzionario dell'Alta Autorità e non si può pertanto ritenere che essa manifesti con certezza, e di per sé sola, le intenzioni dell'Alta Autorità stessa.
paragrafo 3
Cionondimeno la Corte ritiene che i vari argomenti di carattere soggettivo fin qui esposti non sarebbero da soli sufficienti a stabilire la natura della lettera del 18 dicembre 1957, dal momento che la natura di un atto è determinata innanzitutto dal suo oggetto e dal suo contenuto. A tale proposito la Corte osserva che la lettera in questione presenta il carattere di un provvedimento interno, adottato da un superiore gerarchico allo scopo di orientare l'attività degli uffici dipendenti, e come tale fa sorgere obblighi immediati solo per l'ufficio al quale è diretta e non già per le imprese consumatrici di rottame; ciò è del resto confermato dal fatto che essa fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità solo il 1o febbraio 1958. La lettera in data 18 dicembre 1957 non è pertanto una decisione ai sensi del Trattato.

SENTENZA › IN DIRITTO › Parte prima: causa 32-58 › NEL MERITO › 1) Se la ricorrente possa impugnare, in via d'eccezione d'illegittimità, le decisioni contenute nelle lettere dell'Alta Autorità di data 18 dicembre 1957 e 18 aprile 1958 › b) Se la lettera di data 17 aprile 1958 abbia natura di decisione

paragrafo 1
In linea generale, quanto la Corte ha osservato in merito alla lettera del 18 dicembre 1957 vale pure per quella del 17 aprile 1958. Questa, in particolare, ha l'unico scopo di chiarire all'O.C.C.F. le ragioni per le quali l'Alta Autorità, con lettera del 18 dicembre, aveva approvato le deroghe concesse a due imprese per essere i loro reparti di lavorazione «integrati dal punto di vista dell'ubicazione con uno o più reparti, ad esse non appartenenti, nei quali viene ricuperato rottame». La lettera del 17 aprile 1958 non pone quindi un nuovo principio, ma si limita ad affermare esplicitamente un criterio cui gli organi competenti nel dare applicazione alla decisione 2-57 si erano già informati; essa pertanto non è una decisione ai sensi del Trattato.

SENTENZA › IN DIRITTO › Parte prima: causa 32-58 › NEL MERITO › 2) Se la Corte possa sindacare la legittimità dei criteri enunciati nelle lettere del 18 dicembre 1957 e del 17 aprile 1958

paragrafo 1
All'atto in cui gli organi competenti diedero applicazione ai criteri enunciati nelle lettere di cui trattasi, questi entrarono nel novero delle norme d'interpretazione e d'attuazione della decisione 2-57. Posto che l'interpretazione data dall'Alta Autorità ha inciso sui diritti della ricorrente nel momento in cui gli uffici, destinatari delle lettere di data 18 dicembre 1957 e 17 aprile 1958, le hanno dato applicazione nei riguardi della ricorrente stessa, vi è luogo di esaminare se le norme interpretative della decisione 2-57 contenute nelle ripetute lettere siano legittime.

SENTENZA › IN DIRITTO › Parte prima: causa 32-58 › NEL MERITO › 3) Se sia legittimo includere nel sistema di perequazione il rottame di gruppo.

paragrafo 1
a) A norma dell'art. 2 della decisione 2-57, «le imprese di cui all'art. 80 del Trattato, le quali consumano rottame, sono tenute a versare i contributi» di perequazione, mentre a norma dell'art. 4 della stessa decisione detti contributi vengono calcolati in ragione dei ricevimenti «di rottame d'acquisto», restando invece esenti le «risorse proprie». La Corte ritiene che le consegne di rottame effettuate dalla Régie Renault alla ricorrente danno luogo a compra-vendita — dal momento che le parti sono d'accordo sul trasferirne la proprietà contro un determinato prezzo — e perciò detto rottame, a norma della decisione 2-57, è soggetto alla perequazione; poiché la ricorrente chiede di esserne esentata, assumendo che il rottame di gruppo deve essere considerato come risorse proprie, va accertato se tale assunto è fondato. b) Come risulta dalla lettera del 18 dicembre 1957 l'Alta Autorità interpreta il concetto di risorse proprie nel senso di farvi rientrare solo il rottame ricuperato da un'impresa negli stabilimenti che portano la sua stessa ragione sociale, mentre il rottame proveniente da uno stabilimento gestito sotto una diversa ragione sociale va considerato come rottame d'acquisto anche qualora esistano stretti legami finanziari od organizzativi fra l'impresa che fornisce e l'impresa che riceve il rottame. c) Occorre tuttavia stabilire se la tassazione del rottame di gruppo — e l'esenzione delle cadute proprie — sia compatibile con gli scopi del sistema di perequazione. i) Secondo la ricórrente non vi sarebbe alcun valido motivo per includere il rottame di gruppo nel sistema di perequazione, dal momento che gli scambi fra le imprese appartenenti allo stesso gruppo si svolgono al di fuori del mercato del rottame e non hanno perciò alcun influsso sull'andamento dei prezzi. Sempre secondo la ricorrente, la perequazione avendo lo scopo di mantenere i prezzi del rottame ad un livello moderato, andrebbe escluso dal sistema ogni trasferimento di rottame che non sia suscettibile di aver ripercussioni sul livello dei prezzi. È vero infatti che scopo del sistema di perequazione è di mantenere il rottame ad un prezzo moderato, tuttavia per raggiungere tale scopo l'Alta Autorità ha istituito un sistema inteso a far gravare su tutti i consumatori di rottame il sovraprezzo del rottame importato e perciò il contributo di perequazione è dovuto non per il fatto di partecipare al mercato del rottame, bensì per il fatto di consumare rottame. Al versamento dei contributi per finanziare la perequazione sono pertanto tenuti tutti i consumatori di rottame come tali e ne consegue che l'or detta censura della ricorrente va disattesa. ii) La decisione 2-57 fa tuttavia una distinzione fra il rottame d'acquisto e le risorse proprie, la quale — per quanto riguarda queste ultime — introduce una eccezione alla norma generale sopra enunciata; la Corte ritiene perciò necessario stabilire se l'esonero delle risorse proprie sia legittimo ed a tal fine rileva che l'eccezione riguarda anzitutto le cadute provenienti dalla produzione di acciaio presso le imprese della Comunità e che pertanto, qualora esse venissero gravate dal contributo, si colpirebbe due volte lo stesso rottame, il che sarebbe manifestamente ingiusto. d) Quanto sopra detto trova conferma nel concetto di discriminazione quale si ricava dagli artt. 2, 2o comma, 3 b, 60 e 67 del Trattato. i) Secondo le citate norme si possono, in linea di massima, considerare discriminatori e quindi vietati dal Trattato gli interventi e le azioni, anche della stessa Alta Autorità, atti ad aumentare notevolmente — e salvo che ciò sia per effetto di variazioni della produttività — le disparità fra i costi di produzione ed a provocare così degli squilibri nella capacità concorrenziale delle imprese interessate. In altre parole ogni intervento avente lo scopo o l'effetto di falsare in modo notevole il gioco della concorrenza va considerato discriminatorio e vietato dal Trattato, mentre non possono considerarsi discriminatori i provvedimenti che tengono conto dell'organizzazione interna delle imprese e del modo in cui queste impiegano le materie prime di cui dispongono. Va osservato a questo proposito che un'impresa produttrice d'acciaio e consumatrice di rottame impiegando le cadute proprie, rimette nel ciclo produttivo uno dei suoi sottoprodotti, il che manifestamente, nel produrre l'acciaio partendo dal rottame, consente di ricavare più acciaio dallo stesso rottame già sottoposto a perequazione, e ciò comporta un netto aumento di produttività. Ne consegue che un intervento inteso ad incitare alle economie interne, lungi dal falsare la concorrenza, favorisce l'aumento della produttività e determina una forma di concorrenza che in Germania viene chiamata «Leistungswettbewerb»; esso è pertanto perfettamente aderente al Trattato. Se ciò non bastasse, l'Allegato II al Trattato C.E.C.A. alla lettera è, 2o comma, stabilisce che «il rottame di caduta reimpiegato direttamente dalle imprese» ha diritto ad un trattamento particolare anche nel caso d'interventi diretti previsti dall'art. 59 del Trattato, dal che si deduce che lo stesso vale, a fortiori, in tutti i casi d'intervento indiretto quali sono quelli previsti dall'art. 53. Da quanto sin qui detto si evince che l'esenzione delle risorse proprie non costituisce una discriminazione ed è perciò legittima. ii) Col fare al rottame di gruppo lo stesso trattamento che alle cadute proprie si andrebbe invece al di là del senso della ragione stessa dell'esenzione, il che costituirebbe una discriminazione nei confronti delle altre imprese. Infatti, la riduzione dei costi di produzione che deriverebbe dall'esonero del rottame di gruppo sarebbe tale da aumentare notevolmente — come dice l'art. 67 del Trattato — le disparità fra i costi di produzione delle imprese favorite e quelli delle imprese che producono anch'esse acciaio partendo dal rottame ma non sono integrate con un'impresa produttrice di questa materia prima. È ovvio che detto aumento delle disparità fra i costi di produzione non conseguirebbe a variazioni della produttività, ma dipenderebbe dai legami contingenti, di natura geografica, organizzativa o finanziaria, che danno consistenza ai cosiddetti «gruppi». Dal sistema del Trattato e dai suoi principi basilari si evince infatti che il concetto di «rendemerit» (produttività) abbraccia soltanto i miglioramenti produttivi ottenuti per merito delle singole imprese, in contrapposto agli aumenti della loro capacità concorrenziale dovuti sia ad interventi pubblici, sia alla creazione di intese o concentrazioni; in quest'ultima ipotesi infatti — a prescindere dalla liceità dell'intervento o dalla possibilità di ottenere un'autorizzazione — viene falsato il normale gioco della concorrenza. e) Se, in seguito ad un intervento dell'Alta Autorità, i costi di produzione dell'acciaio ricavato totalmente od in parte dal rottame dipendessero dalla struttura giuridica, organizzativa o finanziaria dei gruppi industriali, ciò sarebbe senza dubbio contrario allo spirito del Trattato; per di più i mutamenti avvenuti nella struttura giuridica del particolare gruppo alla cui esistenza la ricorrente si richiama ne rivelano l'arbitrarietà e l'instabilità e vietano di ravvisarvi uno dei fattori essenziali della produttività di un'impresa siderurgica. f) Per tutto quanto precede, la Corte ritiene che, mentre l'esonero delle cadute proprie è compatibile con le norme, del Trattato, un'eventuale dispensa a favore del rottame di gruppo determinerebbe discriminazioni vietate dall'art. 4 del Trattato e che pertanto siffatta dispensa deve considerarsi vietata dal Trattato stesso, senza bisogno di stabilire nella specie se il rottame proveniente da un'impresa non produttrice di acciaio — e perciò non soggetto alla Comunità — debba esser colpita dal contributo di perequazione anche qualora essa faccia parte dello stesso gruppo di quella che impiega il rottame od operi sotto la stessa ragione sociale.
paragrafo 2
Da quanto sin qui svolto emerge che la convenuta ha legittimamente agito nel considerare il rottame detto di gruppo quale rottame d'acquisto, includendolo come tale nel sistema di perequazione, e nel riaffermare tale criterio con la sua lettera del 18 dicembre 1957; e poiché la ricorrente non eccepisce le modalità di calcolo dell'importo che con lettera 12 maggio 1958 la Cassa le ha ingiunto di versare, bensì soltanto il principio dell'imposizione a suo carico, il ricorso contro la decisione contenuta in detta lettera deve ritenersi infondato.

SENTENZA › IN DIRITTO › Parte prima: causa 32-58 › NEL MERITO › 4) Se il ricorso per carenza sia fondato

paragrafo 1
La ricorrente ha ancora dedotto che l'Alta Autorità ha concesso l'esonero a talune imprese per il fatto che esse impiegano rottame proveniente da reparti di lavorazione i quali, pur non avendo la stessa ragione sociale dei reparti nei quali lo si impiega, sono con questi ultimi «integrati dal punto dell'ubicazione»; la ricorrente tuttavia non ha sollevato la questione se tali esoneri siano compatibili con lo scopo e l'economia del sistema di perequazione, e la Corte non ritiene di doverla risolvere nella presente causa. Il fatto poi che l'Alta Autorità o gli uffici da essa dipendenti abbiano forse, in alcuni casi, troppo esteso il concetto di cadute proprie, non vale a giustificare la dispensa dal contributo in altri casi più o meno simili, posto che detta dispensa va ritenuta contraria agli stessi principi del sistema di perequazione; pertanto, poiché la richiesta di deroga presentata dalla ricorrente non poteva venire accolta, il ricorso per carenza contro il silenzio-rifiuto va respinto.

SENTENZA › IN DIRITTO › Parte seconda: ricorso 33-58 › SULLA RICEVIBILITÀ

paragrafo 1
Con detto ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione assertivamente contenuta nella lettera dell'Alta Autorità di data 17 aprile 1958.
paragrafo 2
A norma dell'art. 33 del Trattato C.E.C.A., il ricorso sarebbe ricevibile soltanto ove la citata lettera fosse una decisione individuale riguardante la ricorrente, oppure una decisione generale che la ricorrente ritenga inficiata da sviamento di potere nei suoi confronti; per i motivi sopra esposti la menzionata lettera non è una decisione a norma del Trattato e pertanto il ricorso è irricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › Parte seconda: ricorso 33-58 › SPESE

paragrafo 1
Ai sensi dell'art. 60, paragrafo 1, del Regolamento della Corte di Giustizia della C.E.C.A., la parte soccombente va condannata alle spese;
paragrafo 2
nella specie la ricorrente è rimasta soccombente su tutti i capi della domanda e va quindi condannata alle spese di causa.

Dispositivo

Visti gli atti di causa; Sentita la relazione del giudice relatore; Sentite le parti nelle loro difese orali; Sentite le conclusioni dell'avvocato generale; Visti gli artt. 2, 3, 4, 15, 33, 35, 53, 59, 60, 67, 80 e l'Allegato II al Trattato C.E.C.A.; Visto il protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A. ; Visto il Regolamento della Corte di Giustizia della C.E.C.A. ed in particolare gli artt. 60 ed 85; LA CORTE disattesa ogni conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: 1. Nella causa 32-58: 1) Il ricorso diretto contro la decisione implicita di rifiuto che risulta dal silenzio della convenuta, durato oltre due mesi, in merito alla richiesta di deroga presentata dalla ricorrente all'Ufficio comune dei consumatori di rottame ed alla Cassa di perequazione per il rottame importato mediante lettere di data 31 marzo 1958, è respinto perchè infondato. 2) Il ricorso diretto contro la decisione assertivamente contenuta nella lettera della Cassa di perequazione per il rottame importato di data 12 maggio è respinto perchè infondato. 3) La ricorrente è condannata alle spese di causa. 2. Nella causa 33-58: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La ricorrente è condannata alle spese di causa.

Firme

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 6 luglio 1959. Donner Riese Rueff Delvaux Hammes Rossi Catalano Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 17 luglio 1959. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente A. M. Donner

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze