Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 34 del 1982
Massime (1)
Massima n. 15668
- Regioni in genere
- Assistenza e beneficenza pubblica
- Trasferimento ai comuni di ipab infraregionali
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (con assorbimento di altra questione formulata in subordine). - S. n. 173/1981.
Norme impugnate
- art. 25, comma 5, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
- art. 1 legge 17 luglio 1990, n. 6972
Parametri
- art. 76 Cost.
- art. 77, comma 1, Cost.
- legge 22 luglio 1975, n. 382
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma quinto, d.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, promossi con ordinanze emesse il 12 gennaio 1981 dal tribunale di Forlì nei procedimenti civili vertenti tra l'Istituto Santarelli di Forlì e il Comune di Forlì e tra l'Istituto S. Giuseppe e il Comune di Meldola, iscritte ai nn. 124 e 125 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 3 giugno 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Forlì, con ordinanze emesse il 12 gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) in riferimento agli artt. 76, 77, comma primo, 117, 118 e 38 della Costituzione, dell'art. 25, comma quinto, d.P.R. n. 616 del 1977 in quanto, col trasferire ai Comuni le funzioni, il personale e i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) infraregionali, avrebbe ecceduto dalla delega conferita al Governo con legge n. 382 del 1975; b) in riferimento all'art. 38, ultimo comma, a Costituzione, dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, in quanto, nell'ipotesi di reiezione della questione sub a), qualificando come enti pubblici tutte le istituzioni assistenziali, sottrarrebbe le stesse alla tutela predisposta nel senso che l'assistenza privata è libera.
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 173 del 1981 di questa Corte, è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma quinto, del d.P.R. n. 616 del 1977.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, comma primo, 117, 118 e 38 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe indicate - dell'art. 25, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 173 del 1981. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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