Sez. 1, Sentenza n. 299 del 19/01/1996 Cc. (dep. 21/02/1996) Rv. 203758 - 01
Reati militari - In genere | Sanzioni sostitutive - Applicabilità.
Reati militari - In genere
Dopo la sentenza n. 284 del 1995 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, è applicabile anche ai reati militari la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, che non è incompatibile con lo "status" del militare né è estranea all'ordinamento penale militare, considerato che l'art. 410 cod. pen. mil. di pace ne disciplina l'esecuzione e che l'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 la prevede espressamente per il reato di collusione in contrabbando commesso dagli appartenenti al Corpo della guardia di finanza. (Alla stregua di detto principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero nel quale si sosteneva la perdurante inapplicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati militari in attesa dell'intervento legislativo di adeguamento auspicato dalla predetta sentenza costituzionale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 410, Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)