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REGOLAMENTO N. 17 Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato

Testo in vigore al

Art. 8

Durata della validità e revoca delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3

1. La dichiarazione di cui all'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato è rilasciata per un periodo determinato e può essere sottoposta a condizioni ed oneri.

2. La dichiarazione può essere rinnovata su domanda, qualora continuino a sussistere le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato.

3.

La Commissione può revocare o modificare la dichiarazione o vietare agli interessati determinati comportamenti:

  1. a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della dichiarazione,

  2. b) se gli interessati non osservano un onere imposto dalla dichiarazione,

  3. c) se la dichiarazione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode,

  4. d) se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato che è stata loro concessa con la dichiarazione.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), la dichiarazione può essere revocata anche con effetto retroattivo.

Art. 9

Competenza

1. Fatto salvo il controllo della decisione da parte della Corte di Giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva per dichiarare inapplicabili in virtù dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1.

2. La Commissione è competente per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 86 del Trattato anche se non sono scaduti i termini per la notificazione, indicati nell'articolo 5, paragrafo 1 e nell'articolo 7, paragrafo 2.

3. Fino a quando la Commissione non abbia iniziato alcuna procedura a norma degli articoli 2, 3 o 6, le autorità degli Stati membri restano competenti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 86, in conformità all'articolo 88 del Trattato, anche se non sono scaduti i termini per la notificazione, indicati nell'articolo 5, paragrafo 1 e nell'articolo 7, paragrafo 2.

Art. 10

Collegamento con le autorità degli Stati membri

1. La Commissione trasmette immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri copia delle domande, delle notificazioni e dei documenti più importanti che le sono presentati ai fini della constatazione delle infrazioni all'articolo 85 o all'articolo 86 del Trattato, del rilascio di un'attestazione negativa o di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

2. Essa svolge le procedure di cui al paragrafo 1 in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedure.

3. Un Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti deve essere sentito prima di ogni decisione da prendere in seguito a una delle procedure di cui al paragrafo 1, e prima di ogni decisione relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato.

4. Il Comitato consultivo è composto di funzionari competenti in materia di intese e posizioni dominanti. Ogni Stato membro designa un funzionario che lo rappresenta e che, in caso d'impedimento, può essere sostituito da un altro funzionario.

5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, su invito della Commissione, e comunque non prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione. A quest'ultima saranno allegati un'esposizione della questione, con l'indicazione dei documenti più importanti della pratica, e un progetto preliminare di decisione per ogni caso da esaminare.

6. Il Comitato consultivo può dare il suo parere, anche se alcuni dei membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. L'esito della consultazione è riportato in un rendiconto scritto che viene unito al progetto di decisione e non è reso pubblico.

Art. 11

Richiesta di informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dall'articolo 89 e dalle norme emanate in applicazione dell'articolo 87 del Trattato, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i Governi e le autorità competenti degli Stati membri, nonchè presso le imprese e associazioni di imprese.

2. Quando la Commissione rivolge una domanda di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione d'imprese, invia contemporaneamente una copia di questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

3. Nella sua domanda la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonchè le sanzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte.

4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

5. Se un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite ed indica le sanzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) e dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), nonchè il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia avverso la decisione.

6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

Art. 12

Inchieste per settore economico

1. Se in un settore economico l'evoluzione degli scambi fra Stati membri, le fluttuazioni di prezzo, la rigidità dei prezzi o altre circostanze fanno presumere che nel settore economico considerato la concorrenza è ristretta o falsata all'interno del mercato comune, la Commissione può decidere di procedere ad una inchiesta generale e, nel quadro di quest'ultima, richiedere alle imprese di detto settore economico le informazioni necessarie per l'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86 del Trattato e per l'assolvimento dei compiti che le sono affidati.

2. La Commissione può, in particolare, chiedere a tutte le imprese e gruppi di imprese del settore considerato di comunicarle tutti gli accordi, decisioni e pratiche concordate esentati dalla notificazione in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 5, paragrafo 2.

3. Quando la Commissione procede alle inchiesta previste dal paragrafo 2, chiede anche alle imprese e ai gruppi di imprese, la cui dimensione fa presumere che occupino una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo, di comunicare gli elementi relativi alla struttura delle imprese ed al loro comportamento, necessari per valutare la loro posizione nei confronti dell'articolo 86 del Trattato.

4. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 3, 4, 5 e 6 e degli articoli 11, 13 e 14.

Art. 13

Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri

1. Su domanda della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene opportuni a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3. Gli agenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'accertamento.

2. Gli agenti della Commissione possono, su domanda di questa o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, assistere gli agenti di tale autorità nell'assolvimento dei loro compiti.

Art. 14

Poteri di accertamento della Commissione

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dall'articolo 89 e dalle norme emanate in applicazione dell'articolo 87 del Trattato, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese. Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri: a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali;

  1. b) prendere copie o estratti dei libri e degli altri documenti aziendali;

  2. c) richiedere spiegazioni orali «in loco»;

  3. d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.

2. Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere ai suddetti accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonchè la sanzione prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), per l'ipotesi in cui i libri e gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa in tempo utile, prima dell'accertamento, l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.

3. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) e dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), nonchè il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia avverso la decisione.

4. La Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.

5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.

6. Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato. A tal fine, gli Stati membri, anteriormente al 1º ottobre 1962, e dopo aver consultato la Commissione, prendono le necessarie misure.

Art. 15

Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza:

  1. a) forniscano indicazioni inesatte o alterate all'atto della domanda di cui all'articolo 2 o della notificazione di cui agli articoli 4 e 5,

  2. b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 5, o dell'articolo 12, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11, paragrafo 5,

  3. c) presentino in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 14, i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3.

2.

La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

  1. a) commettano una infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del Trattato,

  2. b) non osservino un onere imposto in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1.

Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. 3. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 3, 4, 5 e 6.

4. Le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno un carattere penale.

5. Le ammende previste al paragrafo 2, lettera a) non possono essere inflitte per comportamenti:

  1. a) posteriori alla notificazione alla Commissione ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, nella misura in cui essi restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione,

  2. b) anteriori alla notificazione e che restino nei limiti degli accordi, decisioni e pratiche concordate, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purchè la notificazione sia stata fatta nei termini indicati nell'articolo 5, paragrafo 1 e nell'articolo 7, paragrafo 2.

6. Le disposizioni del paragrafo 5 non si applicano dal momento in cui la Commissione ha informato le imprese interessate di ritenere, sulla base di un esame provvisorio, che sussistono le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato e che l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 non è giustificata.

Art. 16

Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

  1. a) a porre fine ad un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 o dell'articolo 86 del Trattato conformemente ad una decisione presa in applicazione dell'articolo 3 del presente regolamento,

  2. b) a porre fine ad ogni azione vietata in virtù dell'articolo 8, paragrafo 3,

  3. c) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5,

  4. d) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

2. Quando le imprese o associazioni d'imprese hanno adempiuto all'obbligo, per costringerle all'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria.

3. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 3, 4, 5 e 6.

Art. 17

Controllo della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del Trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina una ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Art. 18

Unità di conto

Per l'applicazione degli articoli 15, 16 e 17 l'unità di conto è quella adottata per la formazione del bilancio della Comunità a norma degli articoli 207 e 209 del Trattato.

Art. 19

Audizione degli interessati e dei terzi

1. Prima di ogni decisione prevista dagli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 15 e 16 la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa.

2. La Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica o associazione sprovvista di personalità giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta.

3. Quando la Commissione intende rilasciare un'attestazione negativa a norma dell'articolo 2 o una dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, pubblica il contenuto essenziale della domanda o della notificazione e invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni nel termine che essa fissa e che non può essere inferiore a un mese. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Art. 20

Segreto professionale

1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 11, 12, 13 e 14 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 19 e 21, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri nonchè i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Art. 21

Pubblicazione delle decisioni

1. La Commissione pubblica le decisioni che prende in applicazione degli articoli 2, 3, 6, 7 e 8.

2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Art. 22

Disposizioni particolari

1. La Commissione presenta al Consiglio proposte dirette ad assoggettare determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, all'obbligo di notificazione previsto dagli articoli 4 e 5.

2. Nel termine di un anno a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio esaminerà, su proposta della Commissione, le disposizioni particolari che potranno essere prese, in deroga alle prescrizioni del regolamento stesso, nei confronti degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2.

Art. 23

Regime transitorio applicabile alle decisioni delle autorità degli Stati membri

1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato nei confronti dei quali, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorità competente di uno Stato membro ha dichiarato inapplicabili in virtù dell'articolo 85, paragrafo 3 le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, non sono soggetti alla notificazione prevista dall'articolo 5. La decisione dell'autorità competente dello Stato membro ha valore di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6; la sua validità cessa al più tardi allo scadere del termine in essa fissato, senza poter superare una durata di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3.

2. La Commissione decide ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 sulle domande di rinnovo delle decisioni di cui al paragrafo precedente.

Art. 24

Disposizioni di esecuzione

La Commissione è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione relative alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande presentate in applicazione degli articoli 2 e 3, e della notificazione prevista agli articoli 4 e 5, nonchè alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1962 Per il Consiglio Il Presidente M. COUVE DE MURVILLE