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Norme per l'elezione dei Consigli comunali

Testo in vigore al

Capo III. Disposizioni varie per la votazione e lo scrutinio - in tutti i Comuni.

Art. 11

1. L'art. 33 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonche' gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione. "Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi e' presa nota nel verbale".

Art. 13

1. Al presidente dell'Ufficio elettorale centrale ed ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3.000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresi' un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari di grado V dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

2. Ai funzionari statali di grado superiore al V spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

3. Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di lire 2.000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali di grado VII. Ai funzionari statali di grado superiore ai VII, spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

4. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 14

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purche' il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione e' nulla; e' parimenti nulla la elezione nel caso in cui piu' della meta' dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

Capo IV. Organi dell'Amministrazione comunale ed eleggibilita'.

Art. 15

1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori non superiore a:

2. 12 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;

3. 8 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;

4. 6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 Consiglieri;

5. 4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20 o 30 Consiglieri;

6. e 2 effettivi negli altri.

7. "Nei Comuni delle ultime tre categorie il numero massimo degli assessori supplenti e' di due.

8. "Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del sindaco".

Art. 17

1. L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, 6 abrogato e sostituito dal seguente: "I Consigli Comunali durano in carica quattro anni. Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione. "Si procede, Inoltre, alla rinnovazione integrale:

  1. a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

  2. b) quando il Consiglio comunale per dimissioni od altra causa abbia perduto la meta' dei propri membri.

"Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b). "E' abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. "Il sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori".

Art. 18

1. L'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, integrato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 76, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Non sono eleggibili a consiglieri comunali sino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26".

Capo V. Disposizioni transitorie e finali.

Art. 19

1. Per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e della presente legge, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si fara' riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata ai 31 dicembre 1947.

Art. 20

1. Si applicano anche in caso di elezioni amministrative le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto 5 febbraio 1948, n. 26, del Presidente della Repubblica.

Art. 21

1. Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

2. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 7 gennaio 1946, n. 1; 10 marzo 1946, n. 76; 15 marzo 1946, n. 83, e quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto: il Guardasigilli: PICCIONI