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Sez. 1, Sentenza n. 909 del 29/01/1998 (Rv. 512054 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Attività già sottoposta ad autorizzazione e successivamente vietata (da legge regionale) - Eccezionale possibilità di prosecuzione della stessa per i soggetti già autorizzati - Onere di tempestiva richiesta della nuova autorizzazione - Ordinanza - ingiunzione - Opposizione - Presentazione in tempo utile della suddetta richiesta - Fatto impeditivo o estintivo della pretesa sanzionatoria - Configurabilità - Onere della relativa prova a carico dell'opponente - Sussistenza - Concomitante inottemperanza dell'opposto all'ordine di deposito dei documenti emessi dal giudice - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512054-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In ipotesi di ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, per lo svolgimento di una attività(quale, nella specie, l'esercizio di una cava per estrazione di materiali inerti) già sottoposta ad autorizzazione e successivamente vietata (nel caso, da una legge regionale) salva la eccezionale possibilità di proseguirla per coloro che, muniti della precedente autorizzazione, chiedano il rinnovo di questa entro un determinato termine, elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è lo svolgimento dell'attività ormai vietata, mentre il presupposto della proroga della precedente autorizzazione già scaduta, ossia il tempestivo inoltro della richiesta di rinnovo costituisce, rispetto a quella pretesa, un fatto impeditivo o estintivo, con conseguente onere dell'opponente alla predetta ordinanza - ingiunzione di dimostrare, con i normali strumenti di documentazione dell'"an" e del quando, la presentazione in tempo utile della suddetta richiesta, senza che all'assenza di tale dimostrazione possa supplirsi invocando la eventuale inottemperanza dell'opposto all'ordine di deposito dei documenti emesso dal Pretore ex art. 23, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)