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Sez. 3, Sentenza n. 1614 del 10/03/1986 (Rv. 444982 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444982-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - LIMITI.*

Per riproporre una questione all'esame del giudice di secondo grado non sono necessarie formule rituali e sacramentali, dovendosi l'esigenza di specificità dei motivi d'appello ritenere soddisfatta allorché l'appellante, anche mediante un'esposizione sommaria, indichi le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo d'identificare i punti e i capi impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado. (Conf 4380/82, mass n 422365).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)