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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 100 del 1982

Decisione
decisa il 1982-05-07, depositata il 1982-05-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:100
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15675

  • Impiego pubblico
  • Benefici a ex combattenti ed assimilati
  • Onere finanziario a carico degli enti datori di lavoro
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 92/1981 e O. n. 155/1981.

Norme impugnate

  • art. 6 legge 9 ottobre 1971, n. 824

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati) promossi con due ordinanze emesse il 1 giugno 1981 dal Pretore di Brescia, nei procedimenti civili vertenti tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia e l'INPS, rispettivamente iscritte ai nn. 593 e 594 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 30 dicembre 1981. Visti gli atti di costituzione del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'INPS e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Brescia, con ordinanze emesse il 1 giugno 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, "nella parte in cui pone a carico dell'ultimo datore di lavoro gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche", in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
punto 2
considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 92 del 1981 e manifestamente infondata con ordinanza n. 155 del 1981;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative peri giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sollevata dal Pretore di Brescia con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANOANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze