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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 941 del 1988

Decisione
decisa il 1988-07-08, depositata il 1988-07-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:941
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 9216

  • Tributi in genere
  • Imposte dirette
  • Ritenute su interessi di depositi e conti correnti
  • Omesso e ritardato versamento
  • Sanzione non differenziata
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile - in quanto già decisa nel senso della manifesta inammissibilità - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 sollevata per contrasto con gli artt. 3, 76 e 77 Cost. nella parte in cui parifica sul piano sanzionatorio l'omissione e il ritardo nel versamento all'esattoria delle ritenute i.r.pe.f. su interessi di depositi e conto corrente. O. n. 132/1988.

Norme impugnate

  • art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del d.P.R. 29 ottobre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Trento sul ricorso proposto dalla Cassa Rurale di Strigno contro l'Ufficio II.DD. di Borgo Valsugana, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato dalla Cassa Rurale di Strigno ed avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art. 92 d.P.R. 29 luglio 1973, n. 602, irrogata per ritardo di 78 giorni nel versamento all'Esattoria delle ritenute IRPEF su interessi di depositi e conti correnti, la Commissione Tributaria di I grado di Trento, con ordinanza del 15 maggio 1987 (R. O. n. 45/88), sollevava, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale del citato art. 92; che, ad avviso della Commissione, detta norma, parificando l'omesso ed il ritardato versamento delle ritenute, contrasterebbe con il principio di uguaglianza, e violerebbe la direttiva impartita dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 (il quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni alla effettiva entità delle violazioni), ponendosi in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;
punto 2
Considerato che identica questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con sentenza n. 132 del 1988, alla stregua del rilievo che, poiché l'impugnato art. 92 differenzia l'ammontare della soprattassa in questione a seconda che il versamento della ritenuta sia stato effettuato entro i tre giorni dalla scadenza ovvero sia stato ritardato ulteriormente, la pretesa di "introdurre un'ulteriore differenziazione fra il ritardo oltre i tre giorni e l'omissione del versamento trova ostacolo nell'impossibilità per questa Corte di dettare una disciplina positiva della materia, sostituendosi al legislatore in scelte discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono"; che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare degli interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973); che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la decisione menzionata; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Trento con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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