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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8086 del 03/04/2018 (Rv. 647723 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Preavviso di fermo amministrativo - Notificazione - Art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647723-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

Il preavviso di fermo amministrativo può essere notificato, da parte del concessionario, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione, stante l'identità di "ratio", della disciplina stabilita dall'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la notifica della cartella di pagamento, che, nella seconda parte, contempla tale modalità di notificazione, affidata al concessionario ed all'ufficio postale, alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati: ne deriva che detta notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto alla data risultante dall'avviso di ricevimento, nel quale l'ufficiale postale ne garantisce l'esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto, senza che sia pertanto necessaria un'apposita relata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)