Sez. 3 - , Ordinanza n. 9864 del 28/03/2022 (Rv. 664398 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Omessa custodia di cane senza guinzaglio - Investimento stradale dell'animale - Trasgressione dell'ordinanza del Ministero della Salute n. 209 del 2013 - Esclusione - Violazione di una generale regola di cautela - Sussistenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
In caso di investimento di un cane lasciato senza guinzaglio, ai fini della valutazione della condotta del proprietario danneggiato non assume rilevanza la trasgressione delle disposizioni previste dall'ordinanza n. 209 del 2013 del Ministero della Sanità, in quanto volte alla tutela dell'incolumità dei terzi rispetto ad aggressioni degli animali, bensì la violazione della regola di cautela generica, non prevista da leggi o regolamenti, di legare l'animale o ricondurlo in un luogo sicuro, onde tenerlo al riparo da manovre di emergenza o, comunque, dalla presenza di autoveicoli nelle vicinanze.
Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056 com. 1, Ordin. Minist. min. SAL 06/08/2013 num. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)