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Sez. 2, Sentenza n. 397 del 11/02/1974 (Rv. 368094 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ESTENSIONE - BENI O SERVIZI IN COMUNE TRA CONDOMINI - SCIOGLIMENTO PARZIALE - DELIBERAZIONI - ALL'UNANIMITA - NECESSITA - POTERE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368094-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ESTENSIONE - BENI O SERVIZI IN COMUNE TRA CONDOMINI - SCIOGLIMENTO PARZIALE - DELIBERAZIONI - ALL'UNANIMITA - NECESSITA - POTERE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*

Finche perdura il vincolo condominiale, lo scioglimento parziale della comunione puo essere deliberato soltanto all'unanimita, non potendo gli Atti a maggioranza avere mai forza contrattuale. E, quindi, da escludere che singoli condomini possano imporre agli altri, contro la loro volonta, una divisione (parziale) di aree comuni o di locali comuni; ne e al giudice consentito d'interferire nella sfera dell'autonomia prevista in vari condomini nel senso che egli, sia pure su domanda di alcuni di essi, possa sostituirsi alla volonta di tutti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)