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Sez. 6, Sentenza n. 19825 del 13/02/2009 Ud. (dep. 09/05/2009) Rv. 243849 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Eccezione di illegittimità della contestazione suppletiva mossa a seguito della richiesta di rito abbreviato e prima del provvedimento di ammissione del giudice - Ammissibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2009-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243849-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito speciale, non può essere accolta l'eccezione di illegittimità della contestazione suppletiva mossa dal P.M. in sede di udienza preliminare, quando il giudice non abbia ancora provveduto sul rito, dovendosi ritenere applicabile in tale ipotesi la norma prevista dall'art. 423 cod. proc. pen., fatta salva la facoltà dell'imputato di revocare la richiesta di rito abbreviato, in applicazione analogica dell'art. 441-bis, comma primo, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)