Sez. 3, Ordinanza n. 760 del 14/01/2026 (Rv. 677562-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) | Concomitanza della condotta del sanitario e di fattore naturale nella produzione dell'evento lesivo - Responsabilità dell’autore del comportamento ex art. 41, comma 1, c.p. - Imputazione del danno - Causalità giuridica -
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI)
Impossibilità nella determinazione del contributo causale - Determinazione equitativa - Fattispecie.
148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di responsabilità civile, in caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, e dunque causato dal concorso di una condotta umana con una causa naturale, va affermata la responsabilità dell'autore della condotta in base al principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, comma1, c.p., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica, di cui all'art. 1223 c.c., il danno andrà imputato a quest'ultimo in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di sua determinazione, dovrà farsi ricorso al criterio equitativo, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che, all'esito di due CTU che avevano accertato l'impossibilità, in termini scientifici, di differenziare la percentuale di danno uditivo derivato alla minore dalla concausa rappresentata dall'infezione correlata all'assistenza rispetto a quella determinata dalle cause naturali, aveva rigettato la domanda, invece di determinare il danno biologico differenziale in via equitativa).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)