Sez. 1, Ordinanza n. 9375 del 14/04/2026 (Rv. 678184-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Informazioni sul paese di origine - Acquisizione d’ufficio - Omessa sottoposizione al contraddittorio - Violazione del diritto di difesa - Condizioni - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente indicato COI, aggiornate e pertinenti, specificamente riferite al rischio dedotto, indicandone la fonte e la data, il giudice, ove ritenga di utilizzare altre COI, di fonte diversa o più aggiornate, che depongono in senso opposto a quelle offerte dal richiedente, dovrà sottoporle preventivamente al contradditorio, perché diversamente si arrecherebbe, in concreto, un irredimibile vulnus al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto del tribunale che - decidendo su un ricorso nel quale erano state specificamente indicate le fonti di informazione riferite al rischio dedotto - aveva utilizzato fonti successive, che escludevano il rischio allegato dal ricorrente, senza, tuttavia, sottoporle al contraddittorio delle parti).
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)