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Sez. 2, Sentenza n. 744 del 15/03/1966 (Rv. 321482 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RICONOSCIMENTO DI QUALIFICA DIVERSA, MA INFERIORE, RISPETTO A QUELLA IN CONTESTAZIONE TRA LE PARTI.*
Stato
decisa il 1966-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321482-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RICONOSCIMENTO DI QUALIFICA DIVERSA, MA INFERIORE, RISPETTO A QUELLA IN CONTESTAZIONE TRA LE PARTI.*

L'accertamento della qualificazione processionale spettante al lavoratore in base alle mansioni svolte, costituisce compito esclusivo del giudice di merito, il quale se non puo riconoscere al lavoratore- senza incorrere nel vizio di extrapetizione - una qualifica superiore a quella richiesta, ben puo, invece, attribuirgliene una inferiore, poiche, cosi facendo, viene soltanto ad accogliere parzialmente la domanda. -nella specie la suprema Corte ha ritenuto che la minor qualifica di impiegato di prima categoria - primo grado doveva ritenersi compresa in quella superiore di dirigente richiesta dall'attore-. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)