Sez. 2, Sentenza n. 744 del 15/03/1966 (Rv. 321482 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RICONOSCIMENTO DI QUALIFICA DIVERSA, MA INFERIORE, RISPETTO A QUELLA IN CONTESTAZIONE TRA LE PARTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RICONOSCIMENTO DI QUALIFICA DIVERSA, MA INFERIORE, RISPETTO A QUELLA IN CONTESTAZIONE TRA LE PARTI.*
L'accertamento della qualificazione processionale spettante al lavoratore in base alle mansioni svolte, costituisce compito esclusivo del giudice di merito, il quale se non puo riconoscere al lavoratore- senza incorrere nel vizio di extrapetizione - una qualifica superiore a quella richiesta, ben puo, invece, attribuirgliene una inferiore, poiche, cosi facendo, viene soltanto ad accogliere parzialmente la domanda. -nella specie la suprema Corte ha ritenuto che la minor qualifica di impiegato di prima categoria - primo grado doveva ritenersi compresa in quella superiore di dirigente richiesta dall'attore-. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)