Sez. 6, Sentenza n. 1026 del 11/05/1982 Cc. (dep. 29/09/1982) Rv. 155264 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - QUERELA DI FALSO PROPOSTA NELLA CAUSA CIVILE CON RICHIESTA DI PERSEGUIBILITÀ DELL'INCOLPATO - PROCEDIMENTO PER IL REATO PERSEGUIBILE A QUERELA - RITUALITÀ.*
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - QUERELA DI FALSO PROPOSTA NELLA CAUSA CIVILE CON RICHIESTA DI PERSEGUIBILITÀ DELL'INCOLPATO - PROCEDIMENTO PER IL REATO PERSEGUIBILE A QUERELA - RITUALITÀ.*
In base al combinato disposto degli artt. 9 e 10 cod. proc. pen, per la validità della querela non è necessario l'uso di formule sacramentali, sicché l'istanza per far promuovere l'Azione penale può risultare anche implicitamente da un atto presentato agli organi competenti. (nella specie si è ritenuto costituire una vera e propria querela ai sensi dell'art. 9 cod. proc. pen. la querela di falso proposta nel giudizio civile, contenente una formale accusa di falsità in foglio firmato in bianco ed una istanza di far promuovere l'Azione penale a carico dell'incolpato. (nulla in termini).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 9, Cod. Proc. Pen. art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)