diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 1785/81 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1981 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

Testo in vigore al

Art. 14

1. Ogni anno viene fissato, rispettivamente per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso, un prezzo d'entrata valido per la Comunità.

2. Il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo maggiorato delle spese forfettarie di trasporto dalla zona più eccedentaria della Comunità alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità, nonchù di un importo forfettario che tenga conto del contributo di cui all'articolo 8 per la campagna di commercializzazione in causa. Tale prezzo si applica alla stessa qualità tipo determinata per il prezzo d'intervento dello zucchero bianco.

3. Il prezzo d'entrata dello zucchero greggio è derivato dal prezzo d'entrata dello zucchero bianco, tenuto conto di un margine di trasformazione e di una resa forfettaria. Esso si applica alla stessa qualità tipo determinata per il prezzo d'intervento dello zucchero greggio.

4. Il prezzo d'entrata del melasso è determinato in modo che il prodotto delle vendite dei melassi possa raggiungere il livello delle entrate delle imprese di cui si è tenuto conto, in applicazione dell'articolo 4, nella fissazione del prezzo di base delle barbabietole. Esso si applica a una qualità tipo.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa ogni anno, contemporaneamente al prezzo d'intervento dello zucchero bianco, il prezzo d'entrata per i prodotti di cui al paragrafo 1.

6. La qualità tipo del melasso è determinata secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Art. 15

1. Per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso viene calcolato rispettivamente un prezzo cif per un luogo di transito di frontiera della Comunità. Esso è determinato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato, adatti tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata.

2. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinati per il prezzo d'offerta e quest'ultima sia inferiore ai corsi internazionali, il prezzo cif è sostituito, unicamente per le importazioni di cui trattasi, da un prezzo cif speciale calcolato in funzione del prezzo d'offerta.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce il luogo di transito di frontiera.

4. Le modalità di calcolo dei prezzi cif sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41. Gli adattamenti previsti dal paragrafo 1 sono fissati secondo la stessa procedura.

Art. 16

1. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g), viene riscosso un prelievo.

2. Il prelievo per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso è uguale al rispettivo prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif. Per gli zuccheri aromatizzati o ai quali sono stati aggiunti coloranti, ottenuti dallo zucchero bianco o da quello greggio, è applicabile il prelievo previsto per lo zucchero bianco.

3. Il prelievo per lo zucchero greggio è, se del caso, modificato in funzione delle resa. All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione, viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco, se risulta superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio. Lo zucchero greggio destinato alla raffinazione è sottoposto ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, qualora il prelievo applicabile allo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio.

4.

Il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), è calcolato forfettariamente sulla base del tenore di saccarosio di ciascuno di tali prodotti e del prelievo per lo zucchero bianco.

Per utilizzazioni diverse dalla fabbricazione di zucchero può essere ammessa, in casi speciali, l'esenzione temporanea parziale dal prelievo all'importazione, secondo la procedura di cui all'articolo 41.

5.

Il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), è calcolato, se del caso, forfettariamente sulla base del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco.

Tuttavia, i prelievo applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo d'acero di cui alla voce 17.02 della tariffa doganale comune sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT.

6.

Il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), è composto di un elemento mobile e di un elemento fisso. L'elemento mobile è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione stabilito conformemente al paragrafo 5 e applicabile a decorrere dal primo di ogni mese.

L'elemento fisso è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, a un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali15, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1784/81 (16), per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II della tariffa doganale comune.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non comportano modifiche di quest'ultimo, vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.

8. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.

Art. 17

1. Il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione.

2.

Tuttavia, può essere decisa la fissazione anticipata del prelievo per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c).

In tal caso, il prelievo applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo, adattato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore il giorno dell'importazione, è applicato, su domanda dell'interessato, a un'importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. Contemporaneamente al prelievo può essere stabilito un supplemento da aggiungere al prelievo stesso.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su prodotta della Commissione, stabilisce le norme generali per l'applicazione del presente articolo; esso stabilisce segnatamente le condizioni in cui è applicabile la fissazione anticipata, nonchù le norme per la fissazione dei supplementi.

4.

Se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, l'applicazione del regime di cui al paragrafo 2 è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 41. Se tali condizioni non sono più soddisfatte, la misura è revocata secondo la stessa procedura.

Secondo la stessa procedura può essere decioso di aplicare in tutto o in parte il regime di cui al paragrafo 2 a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g).

5. Le modalità di applicazione relative alla fissazione anticipata del prelievo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.

6. I supplementi sono fissati dalla Commissione.

7.

Quando dall'esame della situazione del mercato si constati l'esistenza di difficoltà, dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo, o quando si ravvisi il rischio di tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 41, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza, la Commissione può, previo esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione disponibili, decidere di sospendere la fissazione anticipata per un periodo massimo di tre giorni lavorativi. Le domande di titolo, abbinate a domande di fissazione anticipata, presentare nel periodo di sospensione sono irricevibili.

Art. 18

1.

Quando il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale supera il prezzo d'intervento, può essere prevista l'applicazione di un prelievo all'esportazione dello zucchero considerato. Tale applicazione deve aver luogo quando il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio è superiore al rispettivo prezzo d'entrata.

Salvo disposizioni contrarie adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 3, il prelievo da riscuotere è quello applicabile il giorno dell'esportazione.

2. Quando il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio è superiore al prezzo d'entrata, può essere deciso di concedere una sovvenzione all'importazione del prodotto considerato.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), f) e g), possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 41, disposizioni corrispondenti a quelle dei paragrafi 1 e 2 e alle norme stabilite per la loro applicazione.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.

6. I prelievi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono fissati dalla Commissione.

Art. 19

1.

Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato I, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui al medesimo paragrafo, lettere a) e c); la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione concessa per lo zucchero greggio non può superare quella concessa per lo zucchero bianco.

2. Può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato I. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 chilogrammi di sostanza secca, tenuto conto in particolare:

  1. a) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune;

  2. b) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d);

  3. c) degli aspetti economici delle esportazioni previste.

3.

Al momento della fissazione della restituzione è tenuto conto in particolare delle necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

La restituzione da applicare è quella valida il giorno dell'esportazione.

La fissazione anticipata della restituzione può essere decisa secondo la procedura di cui all'articollo 41.

4.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 41:

  1. a) periodicamente

  2. b) mediante gara.

o

Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

5.

Quando dall'esame della situazione del mercato si constati l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando si ravvisi il rischio di siffatte difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 41, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza la Commissione può, dopo aver esaminato la situazione in base a tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, decidere di sospendere, per i prodotti in questione, la fissazione anticipata per un periodo massimo di tre giorni lavorativi. Le domande di titolo, abbinate a domande di fissazione anticipata, presentate nel periodo di sospensione sono irricevibili.

6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Art. 20

Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo:

— per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d);

— in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di merci di cui all'allegato I.

Art. 21

1. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento e riprodotta nella tariffa doganale comune.

2.

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), f) e g);

— la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale;

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

È Considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'anno, la limitazione del rilascio di titoli d'importazione ad una determinata categoria di aventi diritto.

Art. 22

1.

Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, subisce o rischia di subbire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2.

Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono di immediata applicazione.

Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in merito entro ventiquattro ore dalla ricezione della stessa.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

Titolo III. Regime delle quote

Art. 23

1. Gli articoli da 24 a 32 sono applicabili per le campagne di commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986.

2. Il Consiglio adotta anteriormente al 1° novembre 1985, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1986.

Art. 24

1. Gli Stati membri attribuiscono, alle condizioni del presente titolo, una quota A e una quota B a ogni impresa produttrice di zucchero o di isoglucosio situata nel loro territorio, alla quale, nel periodo fra 1° luglio 1980 e il 30 giugno 1981, sia stata fornita una quota di base definita, secondo i casi, dal regolamento (CEE) n. 3330/74 o dal regolamento (CEE) n. 1111/77 o che, per quanto concerne la Grecia, abbia prodotto zucchero o isoglucosio durante detto periodo. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

— a) zucchero A o isoglucosio A, ogni quantitativo di zucchero o di isoglucosio prodotto in conto di una campagna di commercializzazione determinata nel limite della quota A dell'impresa in causa;

— b) zucchero B o isoglucosio B, ogni quantitativo di zucchero o di isoglucosio prodotto in conto di una campagna di commercializzazione determinata che eccede la quota A, senza superare la somma delle quote A e B dell'impresa in causa;

— c) zucchero C o isoglucosio C, ogni quantitativo di zucchero o di isoglucosio prodotto in conto di una campagna di commercializzazione determinata che eccede la somma delle quote A e B dell'impresa in causa.

2.

Ai fini dell'attribuzione delle quote A e B di cui al paragrafo 1, vengono stabiliti i seguenti quantitativi di base:

I. Quantitativi di base A

Regioni * a) Quantitativo di base A per lo zucchero1 * b) Quantitativo di base A per l'isoglucosio2 *

della Danimarca * 328 000,0 * - *

della Repubblica federale di Germania * 1 990 000,0 * 28 882,0 *

della Francia metropolitana * 2 530 000,0 * 15 887,0 *

dei DOM francesi * 466 000,0 * - *

della Grecia * 290 000,0 * 10 522,0 *

dell'Irlanda * 182 000,0 * - *

dell'Italia * 1 320 000,0 * 16 569,0 *

dei Paesi Bassi * 690 000,0 * 7 426,0 *

dell'UEBL * 680 000,0 * 56 667,0 *

del Regno Unito * 1 040 000,0 * 21 696,0 *

II. Quantitativi di base B

Regioni * a) Quantitativo di base A per lo zucchero1 * b) Quantitativo di base A per l'isoglucosio2 *

della Danimarca * 96 629,3 * - *

della Repubblica federale di Germania * 612 312,9 * 6 802,0 *

della Francia metropolitana * 759 232,8 * 4 135,0 *

dei DOM francesi * 46 600,0 * - *

della Grecia * 29 000,0 * 2 478,0 *

dell'Irlanda * 18 200,0 * - *

dell'Italia * 248 250,0 * 3 902,0 *

dei Paesi Bassi * 182 000,0 * 1 749,0 *

dell'UEBL * 146 000,0 * 15 583,0 *

del Regno Unito * 104 000,0 * 5 787,0 *

1. In tonnellate di zucchero bianco.

2. In tonnellate di materia secca.

3. La quota A di ciascuna impresa produttrice di zucchero o di isoglucosio è pari alla quota di base assegnate nel periodo dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1981. Tuttavia, per quanto riguarda le imprese produttrice di zucchero stabilite in

  1. a) Italia, alla quota di base di riferimento si applica un coefficiente che esprime il rapporto fra il quantitativo di base fissato al paragrafo 2, punto I, lettera a), per l'Italia e la somma delle quote di base di cui al primo comma accordate da questo Stato membro;

  2. b) Grecia, la quota A dell'impresa produttrice di zucchero è pari alla quantità di base fissata al paragrafo 2, punto I, lettera a) per la Grecia.

    — 6 377 tonnellate di materia secca, a titolo della quota A, per l'impresa che ha iniziato la produzione di isoglucosio prima del 1° gennaio 1981;

    — 4 145 tonnellate di materia secca, a titolo della quota A, per l'impresa che ha iniziato la produzione di zucchero dopo il 1° gennaio 1981.

Inoltre, per quanto riguarda le due imprese produttrici di isoglucosio stabilite in Grecia, la Grecia ripartisce nel modo seguente tra queste il quantitativo di base fissato al paragrafo 2, punto I, lettera b):

4. La quota B di ciascuna impresa produttrice di zucchero è stabilita sulla base della sua produzione di zucchero eccedente la quota di base, ma compresa nella quota massima e constatata come tale, a norma del regolamento (CEE) n. 3330/74, per ciascuna delle campagne saccarifere dal 1975/1976 al 1979/1980. Ai fini della constatazione di cui sopra, se l'impresa ha beneficiato del trasferimento di tutta o parte della quota di base di un'altra impresa, la produzione corrispondente di quest'ultima impresa, realizzata prima che prendesse effetto il trasferimento e nel corso delle campagne saccarifere preciate, è considerata come produzione dell'impresa beneficiaria del trasferimento. La quota B dell'impresa è pari alla media delle sue produzioni più elevate, constatate per tre delle campagne saccarifere ivi menzionate. Tuttavia, salvo quanto disposto dall'articolo 25:

  1. a) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b), la quota B dell'impresa non può essere inferiore al 10 % della sua quota di base di cui al paragrafo 3, primo comma, mentre la quota B di una impresa situata in Grecia non può essere inferiore al 10 % della quota A;

  2. b) se la somma delle quote B fissate in applicazione del primo comma e delle disposizioni di cui alla lettera a) non è pari alla quantità fissata al paragrafo 2, punto II, lettera a) per la regione in questione, alle suddette quote B si applica un coefficiente che esprime il rapporto fra la suddetta somma e il corrispondente quantitativo fissato;

  3. c) la quote B di ogni impresa produttrice di zucchero stabilita negli Stati membri che ha applicato l'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3330/74 è determinata tenendo conto della produzione dell'impresa effettuata al di là della sua quota di base durante il periodo di cui al primo comma, senza che la somma delle quote B così determinate superare la quantità di base B in questione fissata nel paragrafo 2, punto II, lettera a).

5.

La quota B di ciascuna impresa produttrice di isoglucosio è pari al 23,55 % della sua quota A stabilita conformemente al paragrafo 3, primo o rispettivamente, terzo comma.

Tuttavia, per ciascuna impresa diversa da quelle di cui al paragrafo 3, terzo comma, la quota B non può essere inferiore alla produzione di isoglucosio effettuata nel periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 al di là della quota di base ma entro il limite della quota massima.

6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, in quanto necessario, la qualità tipo per l'isoglucosio e i criteri per l'instaurazione di un sistema di conversione dei quantitativi prodotti in quantitativi della qualità tipo.

7. Anteriormente al 1° gennaio 1984 il Consiglio esamina, sulla base di una relazione della Commissione, la situazione di approvvigionamento del mercato mondiale e, se del caso, procede, secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, ad una revisione delle quote A e B.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo e quelle relative al sistema di convenzione di cui al paragrafo 6 sono adottate, in quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Art. 25

1. Gli Stati membri possono effettuate dei trasferimenti tra imprese di quote A e di quote B secondo le condizioni del presente articolo e prendendo in considerazione l'interesse di ogni parte in questione, in particolare quello dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero.

2.

Gli Stati membri possono diminuire la quota A e la quota B di ciascuna impresa produttrice di zucchero o di isoglucosio, stabilite sul loro territorio, di una quantità totale che non superi, per il periodo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, il 10 % secondo il caso della quota A o della quota B determinato per ciascuna di esse conformemente all'articolo 24.

Il limite del 10 % di cui al primo comma non si applica, in Italia e nei dipartimenti francesi d'oltremare, se i trasferimenti di quote sono effettuati in base ai progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola o della canna e del settore saccarifero della regione interessata, nella misura necessaria alla realizzazione di tali progetti.

I progetti di ristrutturazione e le misure che ne derivano, riguardanti le quote A e B sono immediatamente resi noti alla Commissione,

3.

I quantitativi delle quote A e B detratti vengono assegnati come tali dagli Stati membri a una o più imprese dotate o meno di una quota e stabilite, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, nella stessa regione delle imprese cui detti quantitativi sono stati sottratti.

Tuttavia la Repubblica francese può detrarre un quantitativo non eccedente complessivamente 30 000 tonnellate di zucchero bianco, dalle quote A stabilite conformemente all'articolo 24, delle imprese stabilite nei suoi dipartimenti d'oltremare e assegnare i quantitativi detratti a una o più imprese stabilite nel territorio metropolitano. La quota A di ciascuna impresa in questione non può, dopo la detrazione, essere inferiore alla produzione di zucchero, effettuata nei limite della sua quota di base e constatata nel corso delle campagne saccarifere 1977/1978, 1978/1979 e 1979/1980, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3330/74.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali concernenti la modifica delle quote in particolare in caso di fusione o di cessione di un'impresa.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate ove necessario secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Art. 26

1.

Fatto salvo il paragrafo 2, lo zucchero C non riportato a norma dell'articolo 27 e l'isoglucosio C non possono essere smerciati sul mercato interno della Comunità e devono esportati come tali anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione in causa.

Gli articoli 8, 9, 18 e 19 non sono applicabili a tale zucchero nù gli articoli 18 e 19 a tale isoglucosio.

2. A titolo eccezionale può essere deciso, nei limiti necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti di zucchero della Comunità, che l'articolo 18 si applica allo zucchero C. In tal caso, è deciso al tempo stesso che tutto il quantitativo di zucchero C in causa può essere definitivamente smerciato sul mercato interno senza riscossione dell'importo di cui al paragrafo 3.

3.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Tali modalità prevedono fra l'altro la riscossione di un importo sullo zucchero C e sull'isoglucosio C di cui al paragrafo 1, la cui esportazione come tali nel termine richiesto non è stata provata entro una data da determinare.

Art. 27

1. Ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva, in conto della produzione di tale campagna, tutta o parte della produzione di zucchero eccedente la quota A. Tale decisione è irrevocabile.

2.

Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:

— comunicano allo Stato membro interessato, anteriormente al 1° febbraio, il quantitativo da riportare

— si impegnano ad immagazzinare il quantitativo riportato durante il periodo dal 1° febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo; per tale periodo, le spese di magazzinagio sono rimborsate in base alle disposizioni dell'articolo 8.

e

Tuttavia, per quanto riguarda le imprese situate nei dipartimenti francesi della Guadalupe e della Martinica, la data del 1° febbraio di cui al primo comma, primo trattino, è sostituita da quella del 1° maggio e il periodo dal 1° febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo di cui allo stesso comma, secondo trattino, è sostituito da quello dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno successivo.

Se la produzione definitiva della campagna di commercializzazione in causa è inferiore a quella stimata al momento della decisione di riporto, il quantitativo riportato può, anteriormente al 1° agosto della campagna di commercializzazione successiva, essere adattato con effetto retroattivo.

3.

Le modalità di applicazione del presente articolo, che possono prevedare un limite ai quantitativi di zucchero di cui è ammesso il riporto, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Tali modalità prevedono in particolare la riscossione di un importo sul quantitativo da immagazzinare di cui al paragrafo 2, secondo trattino, che è smerciato durante il periodo di magazzinaggio prescritto.

Art. 28

1. Prima della fine di ciascuna delle campagne di commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986 si constata:

  1. a) i quantitativi prevedibili di zucchero A e B e di isoglucosio A e B prodotti in conto della campagna in corso,

  2. b) il quantitativo prevedibile di zucchero e di glucosio smerciato per il consumo interno della Comunità durante la campagna in corso,

  3. c) l'eccedenza esportabile, sottraendo dal quantitativo di cui alla lettera a) il quantitativo di cui alla lettera b),

  4. d) la perdita media prevedibile o l'entrata media prevedibile per tonnellata di zucchero per gli impegni all'esportazione da realizzare a titolo della campagna in corso.

  5. e) la perdita complessiva prevedibile o l'entrata complessiva prevedibile, moltiplicando l'eccedenza di cui alla lettera c) per la perdita media o per l'entrata media di cui alla lettera d).

Questa perdita media o entrata media è pari alla differenza tra il totale delle restituzioni e il totale dei prelievi riferiti al tonnellaggio totale degli impegni all'esportazione in causa,

2.

Prima della fine di ciascuna delle campagne di commercializzazione dal 1982/1983 al 1985/1986 si constata cumulativamente per la campagna di commercializzazione dal 1981/1982 al 1984/1985 che precedono la campagna di cui si tratta:

  1. a) l'eccedenza esportabile stabilita in funzione delle produzioni definitive di zucchero A e B e di isoglucosio A e B, da un lato, e dei quantitativi definitivi di zucchero e di isoglucosio snerciati per il consumo all'interno della Comunità, dall'altro,

  2. b) la perdita media o l'entrata media per tonnellata di zucchero risultante dalla totalità degli impegni all'esportazione in causa, stabilita col sistema di calcolo di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma,

  3. c) la perdita complessiva o l'entrata complessiva, moltiplicando l'eccedenza di cui alla lettera a) per la perdita media o l'entrata media di cui alla lettera b),

  4. d) la somma complessiva dei contributi alla produzione di base e dei contributi B riscossi.

La perdita complessiva prevedibile o l'entrata complessiva prevedibile di cui al paragrafo 1, lettera e), viene adeguata in funzione della differenza tra gli importi di cui alle lettere c) e d).

3.

Qualora le constatazioni di cui al paragrafo 1, dopo essere state adattate conformemente al paragrafo 2 e fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 1, diano come risultato una perdita complessiva prevedibile, quest'ultima viene divisa per il quantitativo prevedibile di zucchero A e B e di isoglucosio A e B prodotto in conto della campagna in corso. L'importo che ne risulta deve essere pagato dai fabbricanti come contributo alla produzione di base sulle loro produzioni di zucchero A e B e di isoglucosio A e B. Tuttavia, tale contributo non può superare:

— per lo zucchero in causa, un importo pari al 2 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco

— per l'isoglucosio in causa, la parte del contributo alla produzione di base restante a carico dei fabbricanti di zucchero.

e

4.

Qualora il limite superiore del contributo alla produzione di base non consenta di coprire integralmente la perdita complessiva di cui al paragrafo 3, primo trattino, il saldo restante viene diviso per il quantitativo prevedibile di zucchero B e di isoglucosio B prodotto in conto della campagna in causa. L'importo che ne risulta deve essere pagato dai fabbricanti come contributo B sulle loro produzioni di zucchero B e di isoglucosio B. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 5, tale contributo non può superare:

— per lo zucchero B, un importo massimo pari al 30 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco

— per l'isoglucosio B, la parte del contributo B restante a carico dei fabbricanti di zucchero.

e

5.

Qualora il limite superiore del contributo alla produzione di base e quello del contributo B non abbiano consentito di coprire integralmente la perdita complessiva di cui al paragrafo 3, primo comma, la percentuale massima di cui al paragrafo 4, secondo comma, primo trattino, viene riveduta entro il limite che permette di aumentare quest'ultima percentuale fino al 37,5 %. La percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, è adattata in funzione di tale revisione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta la revisione delle percentuali indicate al primo comma. Tali percentuali rivedute sono applicabili alla campagna di commercializzazione immediatamente successiva a quella per la quale è stato accertato il saldo di perdite non coperto.

6. I contributi sono riscossi dagli Stati membri.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo nonchù gli importi del contributo da riscuotere sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Art. 29

1. Se per la campagna saccarifera 1980/1981 le perdite globali di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 3330/74:

  1. a) non sono coperte integralmente dal prodotto del contributo alla produzione, l'onere finanziario che ne risulta viene aggiunto alla perdita complessiva prevedibile di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, per la campagna, di commercializzazione 1981/1982.

  2. b) calcolate tenendo conto della lettera a), secondo comma, sono inferiori al prodotto del contributo riscosso alla produzione, un importo pari alla differenza viene, secondo i casi, detratto dalla perdita complessiva prevedibile o aggiunto all'entrata complessiva prevedibile risultante dall'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento.

Detto onere viene calcolato considerando come quantità garantita, in deroga all'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74, il consumo umano nella Comunità espresso in quantità di zucchero bianco durante la campagna saccarifera 1980/1981: PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 381R1785.1

2.

Se l'ammontare del contributo alla produzione di base è inferiore all'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 3, o se l'ammontare del contributo B è inferiore all'importo massimo di cui al paragrafo 4 di detto articolo, riveduto all'occorrenza secondo il paragrafo 5, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole la differenza tra l'importo massimo del contributo in causa e l'ammontare del contributo da riscuotere, in ragione del 60 % di tale differenza.

L'importo da pagare per tonnellata dio barbabietole è fissato per la qualità tipo.

Le maggiorazzioni e le riduzioni di cui all'articolo 6 sono applicabili a tale importo.

3. I fabbricanti comunitari di zucchero possono esigere dai venditori dio canna prodotta nella Comunità, per il quantitativo di zucchero per il quale viene riscosso il contributo in causa, il rimborso di detto contributo in ragione del 60 %.

4. Gli Stati membri si assicurrano, sulla base dei dati forniti dai fabbricanti di zucchero, che il pagamento delle barbabietole sia conforme alle disposizioni comunitarie in materia.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Art. 30

1.

Nei contratti stipulati per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero si fa distinzione tra le barbabietole, a seconda che i quantitativi di zucchero prodotti con tali barbabietole saranno:

  1. a) zucchero A,

  2. b) zucchero B,

  3. c) zuccheri diversi da quelli A e B,

    — i quantitativi di barbabietole di cui alla lettera a), per i quali hanno stipulato contratti prima della semina, nonchù il tenore di zucchero previsto come base nel contratto;

    — la resa corrispondente prevista.

Per ciascuna impresa, i fabbricanti di zucchero rendono noti allo Stato membro nel cui territorio la stessa produce zucchero:

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 32, ciascun fabbricante di zucchero che non ha stipulato, prima della semina, contratti per la fornitura di un quantitativo di barbabietole corrispondente alla quota A al prezzo minimo delle barbabietole A è obbligato a pagare almeno detto prezzo minimo per ciascun quantitativo di barbabietole trasformato in zucchero nell'impresa interessata.

3. Tuttavia è possibile derogare ai paragrafi 1 e 2 mediante un accordo interprofessionale, con il consenso dello Stato membro interessato.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali per l'applicazione del presente articolo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo ed eventualmente i criteri ai quali devono conformarsi i fabbricanti per la ripartizione tra i venditori di barbabietole dei quantitativi di barbabietole contrattate pri della semina ai sensi del paragrafo 1, sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 41.

Art. 31

1. Può essere deciso che lo zucchero o l'isoglucosio destinati alla fabbricazione di certi prodotti non siano considerati come produzione ai sensi del presente titolo.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali per l'applicazione del paragrafo 1 e i prodotti di cui è menzione nello stesso paragrafo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Art. 32

1. I fabbricanti di zucchero possono acquistare barbabietole destinate a una produzione di zucchero C o di zucchero di cui all'articolo 31 dell'impresa in causa ad un prezzo inferiore ai prezzi minimi delle barbabietole di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2.

Tuttavia, per il quantitativo di barbabietole aquistat corrispondente al quantitativo di zucchero:

— smerciato sul mercato interno a norma dell'articolo 26, paragrafo 3,

— riportato alla campagna di commercializzazione successiva a norma dell'articolo 27,

o

i fabbricanti di zucchero adattato, se del caso, il prezzo d'acquisto in modo da renderlo almeno pari al prezzo minimo delle barbabietole A.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Titolo IV. Regime d'importazioni preferenziali

Art. 33

Gli articoli da 34 a 37 sono applicabili allo zucchero di canna, greggio o bianco, in appresso denominato «zucchero preferenziale», della voce 17.01 della tariffa doganale comune, originario degli Stati membri, paesi e territori di cui all'allegato II ed importato nella Comunità a norma:

  1. a) del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomù, firmata il 28 febbraio 1975 e ripreso nel protocollo n. 7 della seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomù il 31 ottobre 1979,

  2. b) della decisione 80/1186/CEE,

  3. c) dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna, del 15 luglio 1975.

Art. 34

Quando gli organismi d'intervento o altri mandatari designati dalla Comunità acquistano ai prezzi garantiti zucchero preferenziale la cui qualità differisce dalla qualità tipo, tali prezzi garantiti sono adattati applicando maggioranza o riduzioni.