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Sez. L, Sentenza n. 2914 del 16/06/1989 (Rv. 463124 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITÀ - CONSEGUENZA IN TEMA DI CONTROVERSIA CONCERNENTE UN RAPPORTO DI LAVORO CON PATTO DI PROVA.*
Stato
decisa il 1989-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463124-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITÀ - CONSEGUENZA IN TEMA DI CONTROVERSIA CONCERNENTE UN RAPPORTO DI LAVORO CON PATTO DI PROVA.*

La sussistenza dell'Onere della specificazione dei motivi di appello anche nel rito del lavoro comporta che, in una controversia concernente un rapporto di lavoro con patto di prova, il giudice di secondo grado, ove il lavoratore appellante si sia doluto solo dell'affermazione, da parte della sentenza di primo grado, della Invalidità del patto, non può riesaminare la questione, non riproposta in appello, della legittimità o no del recesso del datore di lavoro durante il previsto esperimento. (V 4991/87, mass n 453610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)