Sez. L, Sentenza n. 12256 del 15/11/1991 (Rv. 474652 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Liquidazione - Decorrenza della pensione | Decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile ex art. 6 della legge n. 155 del 1981 - Carattere innovativo di quest'ultima e di maggior favore - Effetti - Retroattività - Esclusione - Contrasto dell'art. 18 del D.P.R. n. 488 del 1968 con l'art. 38 Cost. - Insussistenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Liquidazione - Decorrenza della pensione
La norma dell'art. 6, primo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che fissa al primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile la decorrenza della pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ha carattere innovativo, e di maggior favore, rispetto alla disposizione dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, statuente la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ma, in mancanza di indicazioni in tal senso desumibili dalla lettera o dalla "ratio legis", è priva di efficacia retroattiva, senza che ciò giustifichi sospetti d'illegittimità costituzionale della citata disposizione dell'art. 18 del d.p.r. n. 488 del 1968 in riferimento all'art. 38 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)